Revoca della somma di L. 16.240.665 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 321/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 concernente la concessione di un contributo per le spese di installazione di prefabbricati leggeri nelle regioni Abruzzo, Molise e Lazio da destinare ad usi comunitari. (Ordinanza n. 2784...

ORDINANZA 22 aprile 1998.

Revoca della somma di L. 16.240.665 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 321/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 concernente la concessione di un contributo per le spese di installazione di prefabbricati leggeri nelle regioni Abruzzo, Molise e Lazio da destinare ad usi comunitari. (Ordinanza n.

2784).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.

Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.

225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, e' stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 della legge 677/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dall'art. 8, comma 2, del sopracitato decretolegge; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 321/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...

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