Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ...

DECRETO 2 settembre 1998, n. 412.

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali; Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.

535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.

647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali; Ritenuto che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti dell'autorita' portuale sono designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali mediante sistema elettivo; Considerata la necessita' ai fini della istituzione dei comitati e delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti del personale sopra indicato, anche per assicurare una adeguata uniformita' nei singoli porti; Visto l'articolo 2, comma 8, lettera l), del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997, nonche' nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio 1998 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno alle commissioni consultive locali si svolgono in tutti i porti nazionali sotto la vigilanza del capo circondario marittimo, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adempimenti appresso specificati: a) fissa un mese prima della scadenza dell'organo e, con cadenza quadriennale, la data delle elezioni, dandone, almeno quarantacinque giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima diffusione, indicandone il giorno ed il luogo della riunione. Il giorno dovra' essere non festivo, e la durata della votazione di otto ore; b) espone nella sede dell'ufficio marittimo, dieci giorni prima della data dell'elezione, l'elenco dei lavoratori delle imprese, che si candidano. L'elenco deve essere compilato con l'indicazione del cognome e nome del candidato, della data di nascita, dell'impresa od autorita' portuale di appartenenza. I candidati vengono indicati in ordine alfabetico e contrassegnati con numero progressivo. Le candidature devono essere presentate, presso i rispettivi uffici, trenta giorni prima della data delle elezioni; c) predispone tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni; d) individua il locale ove devono svolgersi le elezioni, nonche' le disposizioni necessarie per un regolare svolgimento delle stesse; e) costituisce il seggio elettorale, che risulta composto nei porti con un numero di elettori superiori a 400 unita' da 4 lavoratori, e nei porti con un numero di elettori fino a 400 unita' da 2 lavoratori, designati in entrambi i casi dagli stessi lavoratori delle imprese e dai dipendenti della autorita' portuale entro trenta giorni prima della data delle elezioni. Al seggio elettorale, presieduto dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, partecipano come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti sopraindicati.

    Art. 2.

  2. Sono eleggibili tutti i lavoratori delle imprese che operano nel porto di cui all'articolo l6 ed all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e che risultano iscritti regolarmente nel libro paga, nonche' i dipendenti dell'autorita' portuale, nei porti ove istituita.

    Art. 3.

  3. Sono ammessi a votare tutti gli elettori di cui all'articolo 2, previa verifica della identita' personale attraverso idoneo documento di riconoscimento.

  4. Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore il presidente del seggio gli consegna la scheda munita del timbro dell'autorita' marittima locale, sulla quale l'elettore, in...

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