DECRETO 2 settembre 1998, n. 412 - Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni

Coming into Force17 Dicembre 1998
Published date02 Dicembre 1998
Enactment Date02 Settembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/02/098G0464/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.282 del 02-12-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali;

Ritenuto che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti dell'autorita' portuale sono designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali mediante sistema elettivo;

Considerata la necessita' ai fini della istituzione dei comitati e delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti del personale sopra indicato, anche per assicurare una adeguata uniformita' nei singoli porti;

Visto l'articolo 2, comma 8, lettera l), del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997, nonche' nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio 1998 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno alle commissioni consultive locali si svolgono in tutti i porti nazionali sotto la vigilanza del capo circondario marittimo, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adempimenti appresso specificati:

  1. fissa un mese prima della scadenza dell'organo e, con cadenza quadriennale, la data delle elezioni, dandone, almeno quarantacinque giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima diffusione, indicandone il giorno ed il luogo della riunione. Il giorno dovra' essere non festivo, e la durata della votazione di otto ore;

  2. espone...

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