Testo del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 286 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nel...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, (( pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, (( nonche' dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 )) e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento (( degli )) interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, (( definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi )) di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, altresi' realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.

    (( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonche' la realizzazione di spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, e' consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla meta'. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n.

    225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonche' gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attivita' dei Presidenti delle regioni - commissari delegati, con la previsione della possibilita' di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale.

    3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalita' e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attivita' e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuita' nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.

    3-ter. I Commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario. )) Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

    "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).

    - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile

    1. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

  3. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

  4. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui...

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