Sicurezza sul lavoro ed utilizzo di ponteggi mobili: profili di responsabilità dell"impresa esecutrice dei lavori

AutoreElena Del Forno jr.
Pagine423-426

Page 423

La sentenza in commento offre spunto per riflessioni che presentano anche aspetti pratici particolarmente interessanti.

La fattispecie ha ad oggetto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subìte in seguito alla caduta dal ponteggio utilizzato non da un dipendente, ma da un diverso soggetto presente a lavorare in cantiere, ovvero un lavoratore autonomo.

In particolare, a questo lavoratore autonomo, vittima dell'infortunio, erano stati appaltati lavori di rifinitura in un condominio da un'impresa che, a sua volta, aveva assunto l'incarico di ristrutturare l'immobile.

Secondo l'accusa, a quest'ultimo non sarebbe stata fornita la prevista cintura di sicurezza e, inoltre, il medesimo non sarebbe stato sufficientemente informato sui rischi conseguenti all'avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell'impresa appaltante.

Il principio affermato dalla Suprema Corte, con sentenza che conferma la decisione di condanna in appello del titolare dell'impresa appaltante, è il seguente: in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili, anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura, atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con questi ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere.

Ci troviamo quindi in un cantiere di grandi dimensioni.

Vi è un'impresa che opera all'interno di detto cantiere con opere provvisionali, in particolare, ponteggi per lavori in quota.

Vi sono dei lavoratori autonomi che si servono, per la loro parte di lavoro, di quegli stessi ponteggi.

Uno di questi lavoratori autonomi cade dal ponteggio provocandosi lesioni gravi.

In tutti i gradi, il titolare dell'impresa esecutrice è stato considerato responsabile.

La Cassazione approfondisce la questione e fissa alcuni principi generali di particolare rilievo.

Vengono in considerazione nella fattispecie in esame una serie di norme speciali, contenute nelPage 424 D.P.R. 164/1956, nel D.L.vo 494/1996 e D.L.vo 626/1994, come modificato dal D.L.vo 235/2003, in vigore dal luglio 2005.

A mente dell'art. 7 del D.P.R. 164/1956, le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo, nonché conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

In particolare, nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e in lavori analoghi, che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o di parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta, che deve essere assicurata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali (art. 10, D.P.R. 164/1956).

Il montaggio e lo smontaggio di questo secondo tipo di opere devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 17, D.P.R. 164/1956).

Il D.L.vo 235/2003 ha introdotto nel D.L.vo 626/1994 un obbligo specifico in capo al datore di lavoro con riferimento all'uso di attrezzature di lavoro in quota (dall'art. 36-bis all'art. 36-quinquies).

Con specifico richiamo ai ponteggi, ai sensi dell'art. 36-quater del D.L.vo 626/1994, come modificato, il datore di lavoro è tenuto a redigere, a mezzo di persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Il datore di lavoro deve quindi assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto, nonché ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, l'art. 7 del D.L.vo 494/1996 prescrive che essi utilizzino le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale in conformità al D.L.vo 626/1994 e che si adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, oltre a dover cooperare con gli altri datori di lavoro delle imprese esecutrici e con altri eventuali lavoratori autonomi.

Nel caso che ci occupa, il lavoratore autonomo era caduto a terra dal secondo piano di calpestìo, mentre scendeva da un ponteggio.

Come già detto, l'imputato, in primo grado e successivamente anche in sede di riesame, era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore autonomo per non aver nominato un preposto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT