DECRETO 12 marzo 2002 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 1998 e scadenza 1 ottobre 2003, tredicesima e quattordicesima tranche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 27.869 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 e 26 ottobre, 11 novembre, 23 dicembre 1998, 11 gennaio 1999, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 1998 e scadenza 1 ottobre 2003; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 24 settembre 1998, nel quale si prevede che la riapertura dell'emissione puo' avvenire anche nel corso degli anni successivi; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1 ottobre 1998 e scadenza 1 ottobre 2003, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi; I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 100 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente comma 1, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro...

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