DECRETO 10 settembre 2003 - Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, prima e seconda tranche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento al limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui

ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e...

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