Le persone fisiche

AutoreStefano Ambrogio
Pagine57-75

Page 57

@1 Persone fisiche e persone giuridiche

Nel linguaggio giuridico, il termine persona o soggetto indica i protagonisti delle relazioni e delle attività regolate dal diritto (Iudica-Zatti).

Si tratta di una nozione che non coincide con quella di essere umano, in quanto comprende tutti coloro ai quali può essere imputata una determinata posizione giuridica, cioè una posizione garantita o sanzionata da una norma giuridica; può dirsi, pertanto, che è persona o soggetto del diritto ogni centro di imputazioni giuridiche (Bianca). Del resto, se osserviamo la realtà che ci circonda, quanto detto risulta evidente: esistono interessi che fanno capo a singoli individui, ma esistono anche interessi propri di gruppi, organizzazioni, partiti, sindacati, associazioni, cioè di soggetti collettivi dotati della capacità di essere titolari di diritti e di doveri. Anche il nostro linguaggio si adegua a questa situazione, quando si dice che la società Alfa ha acquistato un immobile o che la società Beta ha effettuato una donazione a favore dei poveri di un certo Comune o, ancora, che l’associazione Gamma ha organizzato un convegno; ciò significa che, anche se gli atti che hanno portato all’acquisto della casa, alla donazione e all’organizzazione del convegno sono stati materialmente posti in essere da singole persone fisiche, gli effetti di tali atti sono imputabili all’ente collettivo.

E tutto ciò è confermato dal Libro Primo del codice civile, che regolamenta proprio la materia delle persone e della famiglia, distinguendo e disciplinando separatamente la persona fisica e la persona giuridica.

Con il termine persona fisica l’ordinamento giuridico vuole indicare qualsiasi essere umano nato vivo. Con il termine persona giuridica, invece, si fa riferimento ad una particolare organizzazione collettiva costituita da più persone fisiche, considerata come un soggetto a sé stante rispetto alle persone che la compongono.

Page 58

@2 La capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti e di doveri. Essa si acquista al momento della nascita e, dunque, ciascuno di noi sin dalla nascita è riconosciuto dall’ordinamento giuridico come soggetto potenzialmente in grado di operare nel mondo del diritto. La nozione di capacità giuridica è dunque importante per identificare coloro che possono essere titolari di rapporti giuridici. L’eventuale mancanza totale della capacità giuridica in capo ad una entità sociale o materiale indica che tale entità non è per l’ordinamento un soggetto giuridico, non rileva come centro autonomo di imputazioni giuridiche (Bianca).

Non sono soggetti di diritto, ad esempio, in quanto non hanno la capacità giuridica, gli animali o le cose, che sono, eventualmente, oggetti di diritto.

La capacità giuridica è riconosciuta a tutti gli individui, siano essi uo-mini o donne, adulti o bambini, ricchi o poveri. Sembra un’affermazione scontata, ma, in realtà, si tratta di un principio frutto di faticose conquiste di civiltà, conseguenti soprattutto all’affermarsi delle ideologie della Rivoluzione francese della fine del XVIII secolo. Nel nostro ordinamento il riconoscimento della capacità giuridica a tutti gli individui è strettamente legato al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione italiana all’art. 3, principio che costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica, oltre che un imperativo etico-sociale. Ai sensi di tale disposizione, infatti, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La stessa Costituzione all’art. 22 ribadisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. In particolare nel nostro ordinamento non è ammessa la morte civile, diffusa nell’Ottocento per i condannati per reati particolarmente gravi, e che di fatto privava l’individuo, benché vivo, di tutti i diritti.

Esistono, però, secondo parte della dottrina (Bianca), alcune incapacità speciali, che impediscono al soggetto di essere titolare di determinati rapporti giuridici. Tali incapacità sono assolute quando sussistono nei confronti di tutti i consociati (sono tali, ad esempio, le incapacità previste da leggi speciali in materia di lavoro minorile); sono relative quando sussistono soltanto nei confronti di determinate persone (cfr. artt. 1261, 1471, 2233 c.c.).

Page 59

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 c.c.), cioè nel momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. In particolare, per la medicina legale la nascita coincide con la respirazione polmonare. Affinché possa acquistare la capacità giuridica, il bambino deve essere nato vivo (il feto nato morto non acquista nemmeno per un attimo la capacità giuridica). Al contrario, non è richiesta né la vitalità (cioè, l’idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita; pertanto, chi nasce vivo acquista la capacità giuridica con tutte le conseguenze che vi sono connesse, anche se dovesse morire entro un breve lasso di tempo. Ad esempio, se una persona appena nata eredita un appartamento o riceve un bene in donazione, diventa titolare dei relativi diritti e, se dovesse successivamente morire, si aprirebbe la sua successione secondo le regole dettate dal codice civile.

La capacità giuridica si perde a seguito della morte.

La nascita e la morte, dunque, rappresentano il momento iniziale e finale della capacità giuridica (Rescigno).

Per le numerose conseguenze connesse all’evento morte (perdita della capacità giuridica, apertura della successione, estinzione dei diritti intrasmissibili), è determinante stabilire il momento esatto in cui una persona ha cessato di vivere e, soprattutto, se ha cessato di vivere.

In genere la morte di un soggetto viene accertata da un medico, che, in qualità di pubblico ufficiale, certifica l’avvenuto decesso, che andrà poi registrato nei registri dello stato civile. L’accertamento della morte si fa dipendere dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Alla morte del soggetto è equiparata la dichiarazione di morte presunta (vedi par. 5).

@3 I diritti del nascituro

L’art. 1 c.c. riconosce anche al concepito - cioè a colui che è stato procreato da un uomo e una donna, ma è ancora nel ventre materno - la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all’evento della nascita. Qui il termine diritto deve essere inteso in senso soggettivo; si fa riferimento, infatti, a tutte quelle posizioni giuridiche protette dall’ordinamento giuridico che garantiscono al soggetto il potere di agire per soddisfare i propri interessi. In particolare, al concepito fanno riferimento:
l’art. 462 c.c., in base al quale sono capaci di succedere mortis causa tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della suc-

Page 60

cessione, cioè al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta (cd. de cuius);
l’art. 784 c.c., in base al quale la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito.

La legge fa riferimento in alcuni casi anche al nascituro non concepito. Quest’ultimo può ricevere per testamento (art. 462, 3° comma, c.c.) e per donazione (art. 784 c.c.), ma deve trattarsi del figlio di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione. Tizio, ad esempio, può fare testamento e lasciare un proprio bene al figlio che nascerà dalla propria figlia Caia e da suo marito Sempronio. Anche in questo caso, naturalmente, l’effettivo acquisto del diritto è subordinato all’evento della nascita.

@4 La commorienza

Supponiamo che in un incidente aereo muoiano marito e moglie senza discendenti diretti, ossia senza figli. Al momento della morte di una persona si apre automaticamente la sua successione e, dunque, nell’ipotesi appena fatta, gli eredi di ciascuno dei coniugi morti (genitori, fratelli, nipoti) erediteranno le sostanze di questi.

Accertare il momento esatto della morte, in questo caso, potrebbe essere determinante: se, infatti, dovesse essere dimostrato che la moglie è morta prima del marito, quest’ultimo avrebbe ereditato, anche se solo per un istante, tutto il patrimonio della moglie e, dunque, i suoi eredi, a loro volta, erediterebbero i beni di entrambi.

Gli eredi della moglie hanno, invece, l’interesse, opposto anche se analogo, a dimostrare la sopravvivenza di questa al marito.

Non sempre, però, è semplice accertare l’esatto momento della morte di una persona, soprattutto quando l’evento si verifica nell’ambito di infortuni collettivi quali incidenti aerei o stradali. Qualora non sia possibile accertare la sopravvivenza di una persona all’altra, l’art. 4 c.c. stabilisce che si presume che esse siano morte tutte nello stesso istante. È questo l’istituto della commorienza: si tratta, in particolare, di una presunzione (art. 2727 c.c.) in base alla quale tutti i soggetti morti a causa di uno stesso evento (incidente aereo, ferroviario, naufragio) si considerano deceduti nello stesso istante, per cui nessuno può essere considerato successore dell’altro.

Si tratta, inoltre, di una presunzione relativa (art. 2728 c.c.), la quale ammette la prova contraria: coloro che vi hanno interesse, quindi, possono

Pag...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT