Le persone giuridiche e gli enti di fatto

AutoreStefano Ambrogio
Pagine85-95

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@1 Nozioni generali

Accanto alle persone fisiche, operano nel mondo del diritto i cd. enti giuridici, cioè organizzazioni collettive costituite da più persone fisiche e considerate dall’ordinamento giuridico come soggetti di diritto a sé stanti rispetto alle persone che le compongono.

Tali organizzazioni nascono, in genere, dall’esigenza di unirsi e cooperare per perseguire fini che per la loro complessità o durata non potrebbero essere conseguiti dalle singole persone fisiche. L’esigenza di associarsi dei cittadini, del resto, è innata e la prima e più importante organizzazione collettiva è sicuramente lo Stato, che si articola a sua volta in vari enti pubblici, come le Regioni, le Province, i Comuni etc. La nostra costituzione, inoltre, individua tra le libertà fondamentali del cittadino proprio quella di associarsi (art. 18 Cost.) e stabilisce che "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

Nell’ambito della categoria generale degli enti giuridici è, però, necessario fare alcune distinzioni, la prima delle quali si basa sullo scopo dell’ente. In relazione allo scopo, infatti, si distinguono:
enti che non hanno scopo di lucro (o di profitto) e che perseguono finalità altruistiche, culturali, ideali etc. Ciò significa che eventuali guadagni realizzati nello svolgimento della propria attività dovranno essere devoluti ai terzi in conformità dello scopo (altruistico, culturale, ideale etc.) perseguito e non, invece, ripartiti tra le persone che compongono l’ente. Si tratta, in particolare, delle associazioni (riconosciute e non riconosciute), delle fondazioni e dei comitati, disciplinati nel Titolo II del Libro I del codice;
enti che hanno scopo di lucro (o di profitto) e che perseguono il fine di ripartire tra le persone fisiche che li compongono il profitto economico realizzato nello svolgimento della propria attività. Si tratta, in particolare, delle società (sia di persone sia di capitali), disciplinate nel Libro V del codice.

Il D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha però introdotto una nuova figura di impresa senza scopo di lucro, la cd. impresa sociale. Essa può rivestire la forma di associazione o fondazione ma anche di società (sia di persone che di capitali) e deve perseguire finalità di utilità sociale e di interesse collettivo.

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Una seconda importante distinzione deve essere fatta tra:
persone giuridiche in senso stretto, le quali sono dotate di personalità giuridica ed hanno una piena capacità giuridica. Si tratta, in ogni caso, di una capacità giuridica diversa e più ristretta rispetto a quella delle persone fisiche e che si estrinseca soprattutto nell’attribuzione all’ente di un’autonomia patrimoniale perfetta e in una conseguente limitazione di responsabilità assicurata ai singoli membri dell’ente stesso. Rientrano in questa categoria le associazioni e le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (vedi par. 3) e le società di capitali, le quali acquistano la personalità giuridica (non a seguito del riconoscimento, ma) con l’iscrizione nel registro delle imprese;
enti di fatto, cioè enti privi di riconoscimento e quindi privi di personalità giuridica. Ciò non significa che essi siano del tutto privi di capacità; al contrario, la legge riconosce loro una limitata capacità giuridica e un’autonomia patrimoniale imperfetta, che attribuisce all’ente la titolarità di obbligazioni e diritti distinti da quelli dei singoli componenti. Sono enti di fatto le associazioni non riconosciute e i comitati, nonché, nell’ambito degli enti che hanno scopo di lucro, le società di persone.
È possibile distinguere, infine, tra:
le persone giuridiche private, le quali non perseguono un fine di interesse generale, bensì uno scopo essenzialmente privato;
le persone giuridiche pubbliche (cd. enti pubblici), le quali, invece, perseguono uno scopo pubblico, un interesse generale (persona giuridica pubblica per eccellenza è lo Stato).

Nell’ambito delle persone giuridiche private, poi, si opera un’ulteriore distinzione tra persone giuridiche ecclesiastiche e persone giuridiche civili.

Le persone giuridiche ecclesiastiche (parrocchie, conventi etc.) perseguono fini di culto e, come tali, sono disciplinate non solo dal diritto civile, ma anche dal diritto canonico.

Le persone giuridiche civili, invece, sono tutte le altre persone giuridiche private e la loro disciplina è contenuta nel codice civile.

Il Titolo II del Libro I del codice è dedicato agli enti privi dello scopo di lucro, quindi ad associazioni, fondazioni e comitati. Tale disciplina non si applica alle persone giuridiche pubbliche ed alle società.

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[VEDI TABELLA ALLEGATA IN PDF]

@2 Elementi costitutivi delle persone giuridiche

Elementi costitutivi delle persone giuridiche sono le persone fisiche, lo scopo e i beni.

Nell’ente giuridico l’elemento "umano", quindi la presenza di persone fisiche, non può mai mancare tanto che, nelle associazioni, il venir meno di tutti gli associati determina l’estinzione dell’ente (art. 27 c.c.).

Nelle fondazioni l’elemento personale, come vedremo, è più sfumato ed assumono...

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