I diritti della personalità

AutoreStefano Ambrogio
Pagine77-84

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@1 I diritti della personalità

I diritti della personalità sono i diritti che tutelano l’individuo nei suoi valori essenziali, qualificati dalla Costituzione come inviolabili e garantiti dalla stessa all’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Tali diritti non sono individuati in maniera precisa dal legislatore e, del resto, il progresso scientifico e l’evolversi del costume sociale determinano il progressivo ampliarsi della sfera della dignità umana meritevole di protezione giuridica.

Per questo motivo, una parte della dottrina contesta la stessa classificazione dei diritti della personalità. Si nega, infatti, che esistano vari diritti della personalità e si afferma, invece, l’esistenza di un solo diritto della personalità che considera e protegge l’uomo in tutte le sue manifestazioni, indipendentemente dall’esistenza di una specifica norma.

I diritti della personalità sono:
assoluti, in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti i membri della comunità;
personalissimi. Avendo come oggetto un modo di essere dell’individuo, un’estrinsecazione della stessa sua personalità, essi sono strettamente legati alla persona e come tali nascono e muoiono con il soggetto cui si riferiscono e non possono essere trasferiti o alienati ad altri;
indisponibili. Come abbiamo visto, i diritti della personalità sono connessi alla natura stessa dell’individuo. Di essi non può disporre nemmeno lo stesso titolare, che non può trasferirli ad altri, non può alienarli e non può nemmeno rinunziarvi;
intrasferibili. I diritti della personalità, per quanto detto sopra, si estinguono con la morte del loro titolare e, quindi, non possono essere trasferiti né con atto tra vivi né in seguito all’apertura della successione a causa di morte;
imprescrittibili, in quanto non si estinguono per prescrizione dovuta al non uso del diritto;
non patrimoniali, in quanto il loro contenuto non ha carattere economico e non può essere immediatamente quantizzato in una somma di danaro.

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@2 I principali diritti della personalità: il diritto alla vita e all’integrità fisica

Non esiste nel nostro ordinamento una norma che attribuisca espressamente all’individuo il diritto alla vita, ma il riconoscimento di tale diritto primario si evince sia dalle norme del codice penale (che agli art. 575 e ss. punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale) sia dalle norme del codice civile. Quest’ultimo, in particolare, prevede all’art. 2043 l’obbligo di risarcire il danno determinato da atti lesivi (tra l’altro) di questo bene fondamentale (Trabucchi).

Strettamente connesso al diritto alla vita è il diritto all’integrità fisica, cioè il diritto dell’individuo al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità naturale (Bianca).

Nei rapporti tra privati, il diritto all’integrità fisica è un diritto assoluto che fa sorgere a carico di tutti i consociati l’obbligo di astenersi da comportamenti che determinano sofferenze, malattie o menomazioni a danno dell’organismo umano. È, inoltre, un diritto irrinunziabile ed, almeno in linea di principio, indisponibile. Infatti, l’art. 5 c.c. vieta gli atti e i negozi giuridici (unilaterali o contrattuali) con i quali un soggetto dispone del proprio corpo, qualora gli stessi comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

La legittimità di un atto dispositivo del proprio corpo, dunque, dipende dal rispetto di limiti:
di carattere generale, nel senso che non deve esservi contrasto con la legge, l’ordine pubblico (che è l’insieme dei principi fondamentali ed inderogabili di un ordinamento giuridico) o il buon costume (cioè con l’insieme di quei valori e di quelle regole di onestà e di correttezza comunemente accettati dalla coscienza sociale);
di carattere speciale, nel senso che non deve...

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