La disciplina giuridica delle banche dati: obiettivi perseguiti e risultati ottenuti ad oltre un decennio dall'adozione della normativa comunitaria

AutorePatrizia Dal Poggetto
CaricaAvvocato e dottore di ricerca in Diritto industriale; attualmente opera presso uno studio fiorentino di consulenza in proprietà intellettuale ed industriale.
Pagine73-86

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@1. Premessa

Questo articolo si pone come ideale continuazione di una precedente pubblicazione dal titolo "Il convegno Le banche dati (anche su Internet)"1, sull'incontro tenutosi a Pavia il 3-4 ottobre 1997 articolo che ho avuto il piacere di scrivere insieme alla dottoressa Isabella D'Elia Ciampi, con la quale ho condiviso il comune interesse per una nuova prospettiva di tutela delle creazioni intellettuali mediante istituti inediti. In quell'occasione ho avuto modo di apprezzare la sua profonda capacità di approfondimento di nuove tematiche giuridiche, in un'ottica tesa ad una fattiva collaborazione e ad un costruttivo interscambio culturale.

La pubblicazione si collocava in un periodo di particolare fervore del mondo giuridico intorno alla nuova disciplina comunitaria sulla protezione delle banche dati contenuta nella direttiva n. 96/9/CE2, come testimoniato appunto dal convegno pavese ricco di elaborati e complessi interventi di esperti della materia3, Page 74 alcuni dei quali dagli accenti alquanto critici4. Tanto faceva discutere gli studiosi, infatti, l'allora recentissima direttiva europea relativa alla protezione giuridica delle banche dati mediante il diritto d'autore ed anche attraverso il nuovo diritto sui generis, strumento giuridico creato ad hoc a protezione degli interessi del costitutore5.

La molteplicità dei temi trattati nei vari interventi al convegno, come incisivamente riportati nella pubblicazione ad esso dedicata, rivelava una prospettiva tematica complessa ed anche molto suggestiva in previsione di una potenzialità attuativa concreta della disciplina comunitaria, ritenuta tale da fornire risposte adeguate alle esigenze di sviluppo comunitario delle raccolte ed elaborazioni di dati, soprattutto per quelle che rappresentavano il frutto di un investimento economico rilevante del costitutore.

Trascorso oltre un decennio dall'adozione della normativa comunitaria, l'interesse giuridico sembra ormai pressoché scomparso6 e la realtà applicativa presenta aspetti allora insospettati.

Come incisivamente sottolineato nel 2005 dalla Commissione europea nel suo Rapporto sull'attuazione della direttiva in materia7, vi è stata una sostanziale mancanza di "effettività" della disciplina comunitaria con conseguente inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetti agli obiettivi prefissati. La non effettività ha riguardato in special modo il diritto sui generis, che tante aspettative aveva suscitato, con innegabili ripercussioni sull'auspicato rafforzamento della competitività del settore. La prassi che si è andata sviluppando nei vari Stati membri rivela una situazione d'incertezza giuridica in relazione ai requisiti di accesso e all'ambito di protezione del diritto sui generis. Page 75

Al fine di pervenire ad un'interpretazione uniforme in ambito comunitario un forte impulso è stato fornito dagli interventi della Corte di Giustizia che tuttavia non sembrano avere sinora favorito il recupero di effettività della direttiva.

Prima di delineare gli aspetti salienti contenuti nelle recenti decisioni della Corte di Giustizia, si procede ad un sintetico riepilogo della disciplina normativa sulla protezione delle banche dati.

@2. Contesto Normativo

La tutela giuridica delle banche dati è contenuta nella direttiva comunitaria 96/9/CE dell'11 marzo 1996. In conformità al suo art. 1, n. 1, essa ha ad oggetto "la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma".

La banca di dati è definita, all'art. 1, n. 2, come "una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo".

L'art. 3 prevede una tutela ai sensi del diritto d'autore delle "banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore".

Mentre l'art. 7, rubricato "Oggetto della tutela", istituisce un diritto sui generis nei seguenti termini:

"1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

  1. Ai fini del presente capitolo:

    1. per "estrazione" si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

    2. per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

    Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

  2. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale. Page 76

  3. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

  4. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati".

    La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con il d.lgs. n. 169/1999 del 15 giugno 19998.

    @3. Sulla Nozione Di Banca Dati Secondo L'interpretazione Della Corte Di Giustizia

    La banca di dati viene definita nel preambolo della direttiva come uno "strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità" che spesso richiede un notevole investimento di risorse e mezzi per la sua creazione, alquanto superiore al costo necessario per copiarla (settimo e nono considerando). Sempre nel preambolo si fa riferimento alla crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali, la quale richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri. Viene altresì evidenziato il fatto che vi è un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costruzione di banche di dati tra i vari Stati membri, ma soprattutto tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati (decimo ed undicesimo considerando).

    Premessa fondamentale per affrontare analiticamente i problemi d'interpretazione della direttiva è quindi l'individuazione di una definizione uniforme di banca dati. La relativa nozione, ai sensi dell'art. 1, n. 2 della direttiva, Page 77 riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.

    In base al diciassettesimo considerando della stessa direttiva, la nozione di banca di dati deve essere intesa nel senso di "una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati".

    Per la Corte di giustizia - nella sentenza del 9 novembre 2004 resa nel procedimento C-444/02, Fixtures Marketing Ltd contro Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)9 -, prima condizione per la sussistenza di una banca di dati è l'esistenza di una raccolta di "elementi indipendenti", ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato.

    La qualifica di una raccolta come banca di dati - prosegue sempre la Corte - presuppone poi che gli elementi indipendenti costitutivi di tale raccolta siano disposti in maniera sistematica o metodica e siano individualmente accessibili in un modo o nell'altro. Non è necessario che questa disposizione sistematica o metodica sia fisicamente visibile, mentre invece è richiesto che "la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione particolare, che consenta la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito"10.

    Secondo la...

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