DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 169 - Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Coming into Force16 Giugno 1999
Published date15 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/15/099G0250/ORIGINAL
Enactment Date06 Maggio 1999
Official Gazette PublicationGU n.138 del 15-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".

Art 2.
  1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente:

"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".

Art 3.
  1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".

Art 4.
  1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente: "Sezione VII Banche di dati

    Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

    1. la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

    2. la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

    3. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

    4. qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

    5. qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

      Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

    6. l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei...

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