Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente: ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 127/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 53, che indica le linee di indirizzo e di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale, che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo; Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sovracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.

724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8, (Gazzetta Ufficiale n. 122/2003), Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente, concernente, tra l'altro, un accantonamento di risorse per il...

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