DECRETO 3 febbraio 1999 - Comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1997, assoggettati a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge n. 413/1991

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998 di approvazione dei modelli 730 da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale 11 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, con il quale sono stabiliti i termini e le modalita' per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta e delle amministrazioni dello Stato delle buste contenenti la scheda dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche da osservare per la consegna all'amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/98 e per la trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni mod. 770/98 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della Poste italiane S.p.a.

e delle banche convenzionate; Vista la convenzione stipulata dal Ministro delle finanze con la Poste italiane S.p.a. in data 28 maggio 1998, concernente le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto nonche' di stabilire le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica all'amministrazione finanziaria da parte della Poste italiane S.p.a. dei dati relativi agli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto; Considerato che l'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; Considerato che l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, detta nuove disposizioni in materia, fra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni...

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