LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 - Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Coming into Force02 Maggio 1958
Published date17 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/17/058U0339/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date02 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.93 del 17-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norme generali

La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Art 2.

Collocamento e avviamento al lavoro

L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

E' vietata l'attivita' di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art 3.

Assunzione

Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;

3) carta d'identita' o documento equipollente;

4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

Art 4.

Lavoratori minorenni

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovra' farsi rilasciare, da chi esercita la patria potesta', una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalita' fisica, morale e professionale.

In caso di licenziamento il datore di lavoro e' obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potesta'.

Art 5.

Periodo di prova

I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non puo' essere superiore ad un mese.

I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed, altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'.

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianita'.

Art 6.

Diritti e doveri

Il lavoratore e' tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Il datore di lavoro e' tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Art 6.

Diritti e doveri

Il lavoratore e' tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro....

Il datore di lavoro e' tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; ...

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Art 7.

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Art 8.

Orario di lavoro e riposi

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.

In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo...

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