VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
E' vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare altri.
A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sara' stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.
Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai podesta', che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel Comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.
Art
2.
La visita medica di accertamento e' eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi, per gli accertamenti, dei servizi tecnici esistenti.
I successivi controlli medici sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso piu' di un anno dalla precedente visita.
Art
3.
E' punito con l'ammenda fino a cinquecento lire il datore di lavoro che, assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri.
Alla stessa pena soggiace il lavoratore.
Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo e' equiparato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.
Art
3.
E' punito con l'ammenda fino a cinquecento lire il datore di lavoro che, assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia...