per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Alle province Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti Ai collegi dei revisori dei conti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direz. centr.

finanza locale Alle ragionerie provinciali dello Stato All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei Conti - Segretariato generale - Sezione enti locali

  1. Premessa.

    A differenza del passato, la

    24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) non ha sostanzialmente modificato le regole per il patto di stabilita' interno per l'anno 2004 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti definite dall'art. 29 della legge finanziaria n. 289 del 2002, e modificate, in minima parte, dall'art. 1-quater, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

    Pertanto, la presente circolare - dopo aver ripreso alcuni aspetti relativi al patto di stabilita' interno per il 2003 - si sofferma sulle predette e ridotte modifiche rinviando, per tutto cio' che non risulta trattato, alla circolare dello scrivente n. 7 del 4 febbraio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2003).

  2. Il Patto di stabilita' interno per l'anno 2003.

    B.1. Obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e loro verifica.

    In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del ´pattoª per l'anno 2003 (commi 5 e 7 dell'art. 29 della legge n.

    289 del 2002) hanno previsto il raggiungimento di due obiettivi in termini di disavanzo finanziario (in questo contesto definito ´saldo finanziarioª data la possibilita' di assumere valori positivi e negativi)

  3. saldo finanziario per la gestione di competenza; II) saldo finanziario per la gestione di cassa.

    Per la determinazione dei suddetti saldi si deve far riferimento, per la gestione di competenza, alla differenza tra accertamenti e impegni degli anni 2001 e 2003 e, per la gestione di cassa, alla differenza tra riscossioni totali (competenza + residui) e pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti negli anni 2001 e 2003.

    In ordine alla determinazione dei due saldi, si soggiunge che, per la determinazione del saldo finanziario 2003, non e' indispensabile l'approvazione formale del conto consuntivo dello stesso anno 2003; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, il saldo puo' essere determinato con riferimento alle scritture di bilancio (partitari) definite dal Servizio finanziario dell'Ente locale, tenuto altresi' conto che e' lo stesso Ente che provvede - con le forme e le modalita' che ritiene piu' opportune - alla autocertificazione del raggiungimento dei due obiettivi del patto (art. 3, comma 60, della legge n. 350 del 2003).

    Si precisa, tuttavia, che l'approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto.

    B.2. Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

    Qualora l'Ente non dovesse raggiungere entrambi o anche uno degli obiettivi (saldo di competenza e saldo di cassa) sara' soggetto, nell'anno 2004, alle seguenti limitazioni (comma 15 dell'art. 29 della legge finanziaria 2003)

    1. divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento; b) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. A tale proposito, appare utile richiamare l'attenzione sulle disposizioni recate dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003 in merito all'indebitamento; c) obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi.

  4. Il patto di stabilita' interno per l'anno 2004.

    C.1. Modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario 2003 e 2004.

    La legge finanziaria per l'anno 2004 ha apportato alcune modifiche alle poste che determinano il saldo finanziario del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2003, come definito dai commi 5 (per le province) e 7 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) dell'art. 29 della legge n. 289 del 2002.

    Considerato che il meccanismo di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2004 (comma 10 del piu' volte citato art. 29) si basa sul saldo finanziario 2003, le modifiche sono da considerarsi applicabili anche per il 2004.

    In particolare, per effetto dell'art. 3, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' consentito non considerare ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al cennato art. 29 della legge n. 289 del 2002, le spese che gli enti locali soggetti al patto sostengono a decorrere dal 2003 per spese di personale relative a

    C.1.1. Maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003.

    Trattasi, in particolare, degli oneri previsti dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per l'applicazione del CCNL 2002-2003, relativi al solo incremento retributivo...

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