DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

Coming into Force31 Marzo 2003
Enactment Date31 Marzo 2003
Published date31 Marzo 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/03/31/003G0073/CONSOLIDATED/20030528
Official Gazette PublicationGU n.75 del 31-03-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale il termine di cui sopra e' stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;

Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberare tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina di riferimento;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il termine gia' prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" e' sostituita dalla seguente: "annuale".

Art 1 ter.

Art. 1-ter

1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "ART. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e' definita. 2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5....

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