Passaggi dì cattedra e dì ruolo Nota al provvedimento del GIP di Avellino del 29 marzo 1996

AutoreAngelo Flores
Pagine169-184

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@1. Problemi di esistenza del reato e logica giuridica

Le indagini delegate a lla Polizia Giudiziaria (P.G.) non soccorrono lo scopo dell'economia processuale e di un rapido raggiungimento della verità quando, per l'idoneità dell'agente delegato, non venga prevista dal Pubblico Ministero (P.M.) il riferimento alle variabili di sostegno del problema di esistenza del reato.

Sono correnti gli esempi nei quali l'intreccio di disposizioni amministrative devono soccorrere l'ipotesi di esistenza dell'illecito penale; cioè sono tanti gli esempi processuali nei quali il giudice ordinario deve preventivamente risolvere il problema amministrativo connesso a domini privilegiati di conoscenze che sono accessibili solo attraverso consuetudini di studio particolari, come nel tipico esempio del diritto scolastico, ove molteplicemente connesse sono le reti di disposizioni che rendono inquietante la decisione.

Le indagini delegate, nelle indicate ipotesi, si presentano estremamente delicate anche se esiste la garanzia riposante nei postulati di scelta del Magistrato con riferimento alla valutazione degli atti raccolti dalla P.G. Atti che generalmente non risolvono i problemi di diritto amministrativo e di logica giuridica che convivono (canonicamente associati) con il problema della ricerca del reato (nel passaggio dall'ipotesi alla teoria processuale), onde sembra conveniente, al fine del conseguimento della ristrettezza del campo dell'economia processuale (postulata dal «principio di minimo» teso, soprattutto, ad eliminare inutili fastelli di intralcio all'iter processuale), l'interrogatorio a confronto delle parti che, se direttamente guidato dal Magistrato, presenta il vantaggio di adottare subito i provvedimenti di competenza e di restringere i casi di ricorrenza alle nomine di consulenti d'ufficio.

Fra gli esempi, ove l'intreccio delle disposizioni amministrative e di ricorso a regole di logica formale hanno rilevanza ai fini della dimostrazio-Page 170 ne del teorema di esistenza del reato, in prospettive univoche o polidrome, si ricordano quelli del «falso» (che non sia materiale, in tal caso la semplicità della dimostrazione non richiedendo ausilio logico, ma solo un aiuto tecnico, ove necessario) e dell'abuso d'ufficio.

Sul falso ideologico (art. 479 cod. pen.), ove nelle valenze del problema subentrino giochi interpretativi (devianti, cioè non afferenti al «sistema processuale» o al senso di una «proposizione», ovvero alle «variabili processuali»), giova la guida della logica giuridica (come logica formale). Se nell'iter logico-giuridico possono inserirsi regole elementari (di congiunzione, di disgiunzione, di implicazione, di bi-implicazione) delle quali sono evidenti le «tabelle di verità», identificate le «operazioni» giuste da associare al discorso, nel patrocinio delle disposizioni amministrative, si può raggiungere l'obiettivo della chiarezza a vantaggio della verità che il Giudice ha il dovere di cercare. Per questa via (logico-giuridica) si eliminano tautologie (e associazioni di tautologie) col vantaggio di rendere più rapido il corso della Giustizia. Il «passaggio» dal «falso logico» al «falso ideologico» è problema del Magistrato.

Nei corsi universitari di esercitazioni di diritto penale e di diritto processuale penale (che non siano esercizi sul «codice penale» ovvero sul «codice di procedura penale») sembrano essenziali esercitazioni a riguardo, tenendo separata l'idea che il diritto penale sia studio del codice penale. I rapporti non sono omogenei. L'applicazione del diritto è cosa diversa dall'applicazione del codice. Sul diritto vigila il Magistrato, sul codice può vigilare un qualunque agente di Polizia Giudiziaria. Il diritto è scienza (ad esempio, nel diritto amministrativo, nella vigilanza dell'assioma della continuità giuridica, è possibile stabilire un isomorfismo giuridico tra i numeri reali e la classe degli interessi e, quindi, il razionale e l'irrazionale possono diventare sinonimi di diritto soggettivo e di interesse legittimo) e se non è tale, non si costruisce nessuna relazione, come quella tra forza della sentenza e forza della legge; non si scopre cioè la matrice del diritto e, la sua caratteristica. Il diritto va sempre avanti come studio storico (in senso crociano) e quindi non si allinea con il progresso della scienza e della tecnologia. Di conseguenza molte branche del diritto non progrediscono (ad esempio, il diritto della navigazione, il diritto degli spazi, eccetera).

È possibile costruire una storia del diritto, nella storia dell'educazione, solo quando alla sentenza si conferisca dignità di vicinanza alla «certezza». Diversamente un Paese muta orientamenti continui mediante vizi di circolarltà convergenti in tessuti di leggi che se crescono in numero, affievoliscono la civiltà giuridica della Nazione (regola conosciuta anche daPage 171 Tacito: «corruptìssima res publica, plurimae leges». Tale «comportamento» del potere legislativo, va osservato dal Magistrato penale.

Vale addurre qualche esempio pratico di valutazione.

Esempio n. 1 (di interpretazione di deposizione di un teste):

A domanda del P.M.: se un teste (exempli gratia, un matematico) viaggi e perché viaggi, il teste risponde: «io viaggio» (= A) se, viaggiando «mi rimetto in salute» (= B) e se, rimettendomi in salute, «sono in grado di lavorare meglio» (= C), allora sono in grado di lavorare meglio. Un esempio, come tanti, aventi senso logico, in libri correnti.

Per stabilire se al P.M. convenga portare l'indicata risposta come prova dinanzi al Giudice è conveniente esaminare la seguente funzione logica:

G(A,B,C) = [A^(A --> B)] ^ (B--> C)--> C

dove l'operazione di «congiunzione» («A», si legge «et») di due proposizioni è vera solo quando entrambe siano vere e, cioè, la tabella di verità (nota dalla scuola media) è:

P1 P2 P1^P2
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

(1 = vero; 0 = falso)

mentre l'altra operazione di «implicazione» => (si legge «implica») dalla proposizione Pj alla proposizione P2, è «falsa» solo se è «vera» P, (= 1) ed è «falsa» P2 (= 0):

P1 P2 P1^P2
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

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Sicché la valutazione della risposta data al P.M. (dal matematico) secondo il quadro di verità

A B C A-->B A^(A --> B) B-->C A^A-->B)^(B-->C) G(A,B,C)
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 0 1

stabilisce che la deposizione, cioè la funzione G(A,B,C), è sempre vera. L'incriminazione per falso non sussiste. Se il matematico è un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio, la valutazione del suo «comportamento» (rispetto all'art. 323 cod. pen., L. n. 86/90) è ineccepibilmente corretta. Il P.M. valuterà la convenienza di indicare al Giudice una testimonianza del genere che potrà essere, peraltro, indifferente.

Discendono, ovviamente, esempi concreti aventi la stessa soluzione dell'ipotesi astratta rappresentata. Pregio dell'astrazione, appunto è il «passaggio al concreto».

Esempio n. 2 (della decisione di archiviazione n. 1931/94 del 29.3.96 del GIP di Avellino, presso il Tribunale, dott. Zarrella).

Fatto: Tizio (= T), nella domanda-scheda per i passaggi di cattedra (o di ruolo) dichiara di possedere il titolo di abilitazione (barrando la casella corrispondente) per l'insegnamento ad quem (classe di concorso di arrivo). Tale autocertificazione (che ha valore di atto pubblico e, in ipotesi di falsità, soggiace alla pena indicata nell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) è dedotta dalla «dichiarazione sostitutiva» dell'atto di notorietà nella quale T indica i punteggi conseguiti nelle prove (scritte ed orali) del concorso-esame di Stato omettendo, però, di dichiarare che dall'ammissione con riserva di tutti i candidati, stabilita nel bando di concorso (lex spedalis prevalente anche sulla legge ordinaria fino ad interventi di autotutela, ovvero di disapplicazione da parte del Giudice Ordinario, o, di annullamento da parte del Giudice Amministrativo) i punteggi dichiarati erano anche assegnati con riserva, onde il titolare, alla scadenza della procedura conPage 173 corsuale dei passaggi di cattedra, non ancora era titolare di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio consolidate e definitive (gli atti del concorso essendo ancora suscettibili di annullamento in sede di approvazione degli atti, non avvenuta, addirittura, anche alla data in cui il «passaggio di cattedra» verme concesso dal provveditore agli studi competente). La dichiarazione, per autocertificazione, sulla scheda-domanda non risultava vera., in quanto T, oltre tutto, non era stato in grado di esibire il titolo di abilitazione prima del provvedimento formale del passaggio (atto dovuto in base ad una serie di disposizioni applicative della citata legge 4.1.1968, n. 15, tra le quali Gire. PCM n. 776/8/8/1 del 24.10.1968 confermata dalla Gire. Min. Funzione...

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