Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

  2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  3. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450.

    Capo II Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali Art. 2.

    Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq

  4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

  5. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 209.017.084.

    Art. 3.

    Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

  6. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali

    1. Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).

  7. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni...

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