Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
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E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
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L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
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Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 11.627.450.
Capo II Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali Art. 2.
Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq
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E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.
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Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 209.017.084.
Art. 3.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali
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E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali
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Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).
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E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni...
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