DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224 - Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

Capo I INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE,
RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonche' per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq

  1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

  2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

    1. al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;

    2. al sostegno istituzionale e tecnico;

    3. alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

    4. al sostegno dello sviluppo socio-economico;

    5. al sostegno dei mezzi di comunicazione.

  3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.

  4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

  5. Per le finalita' e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219.

  7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 219, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

  9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

    Art. 2.

    Interventi di cooperazione allo sviluppo

  10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e' autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.

    Capo II MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
    E DELLE FORZE DI POLIZIA

    Art. 3.

    Missione in Iraq

  11. E' autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

  12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

    Art. 4.

    Missione in Afghanistan

  13. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

    Art. 5.

    Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo

  14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006...

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