MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90
All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».
All'articolo 2:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali
poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;
al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono
inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n.
303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unita',»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel
limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
.
All'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
2. Con...