LEGGE 26 luglio 2005, n. 152 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Coming into Force31 Luglio 2005
Published date30 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/30/005G0172/ORIGINAL
Enactment Date26 Luglio 2005
Official Gazette PublicationGU n.176 del 30-07-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

all 1
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90

All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».

All'articolo 2:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali

poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;

al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono

inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n.

303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unita',»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel

limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

.

All'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

2. Con...

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