LEGGE 3 agosto 1998, n. 270 - Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 26 dicembre 1998.

  2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

    Art. 2.

  3. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, e' autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998.

  4. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

  5. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

    Art. 3.

  6. Il termine previsto dall'articolo 3-bis del decretolegge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente di trentuno unita' di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), e' prorogato fino al 26 dicembre 1998.

  7. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

    Art. 4.

  8. Il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), e' prorogato fino al 26 dicembre 1998.

  9. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

    Art. 5.

  10. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attivita' di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, e' autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualita' di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element) fino al 26 dicembre 1998.

  11. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'articolo 4.

    Art. 6.

  12. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 e' autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorita' o ai Paesi interessati alle operazioni NATO nei territori della ex Jugoslavia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

    Art. 7.

  13. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

  14. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

    Art. 8.

  15. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  16. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 16.880 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 6.987 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.893 milioni, quello relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  17. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 1.539 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando...

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