D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

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1/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
V
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 245 del 19
ottobre 2012), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17 dicembre
2012, n. 221 (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 294
del 18 dicembre 2012).
(Estratto)
SEZIONE I
AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE
4. (Domicilio digitale del cittadino). 1. Dopo l’articolo 3 del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al f‌ine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica ammi-
nistrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio
indirizzo di posta elettronica certif‌icata, rilasciato ai sensi del-
185, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, quale suo domicilio digitale.
2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e la semplif‌icazione e il
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, sono def‌inite le modalità di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da par-
te del cittadino, nonchè le modalità di consultazione dell’ANPR
daparte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai f‌ini del repe-
rimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista
dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o
di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche
e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cit-
tadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra
forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli
per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunica-
zione rientra tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4 bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai citta-
dini come documenti informatici sottoscritti con f‌irma digitale
o f‌irma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi,
ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata
con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti
sottoscritti con f‌irma autografa sostituita a mezzo stampa predi-
sposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis soddisfano a tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specif‌i-
chi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato
predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
4 quater. Le modalità di predisposizione della copia ana-
logica di cui ai commi 4 bis e 4 ter soddisfano le condizioni di
cui all’articolo 23 ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certif‌icazione rilasciata
dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza
pubblica.».
5. (Posta elettronica certif‌icata - indice nazionale degli indirizzi
delle imprese e dei professionisti). 1. L’obbligo di cui all’articolo
16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
5, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di pri-
ma iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese ar-
tigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’uff‌icio del regi-
stro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elet-
tronica certif‌icata entro il 30 giugno 2013. L’uff‌icio del registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo
di posta elettronica certif‌icata, in luogo dell’irrogazione della
sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende
la domanda f‌ino ad integrazione della domanda con l’indirizzo
di posta elettronica certif‌icata e comunque per quarantacinque
giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non pre-
sentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6,
è inserito il seguente:
«Art. 6 bis. (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle impre-
se e dei professionisti). - 1. Al f‌ine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni
e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con
le risorse umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legi-
slazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certif‌icata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle im-
prese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
185, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche ammini-
strazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di
pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza ne-
cessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto,
secondo la def‌inizione di cui all’articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al f‌ine del conte-
nimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita
l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e ge-
stione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle
strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne def‌inisce con proprio decreto,
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

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