Osservazioni sulla (nuova) procedibilità a querela

AutoreIvan Borasi
Pagine5-6
527
Rivista penale 6/2018
Dottrina
OSSERVAZIONI SULLA (NUOVA)
PROCEDIBILITÀ A QUERELA
di Ivan Borasi
La querela, è come un Giano bifronte, a seconda della
prospettiva di visione (1), attinto continuamente da in-
cidenti interpetrazioni giurisprudenziali e interventi nor-
mativi, più o meno “correttivi”.
In specialis, la delega di cui all’art. 1, commi 16, lettere
a) e b), della legge n. 103 del 2017 (c.d. “Riforma Orlan-
do”) (2), è stata attuata con il decreto legislativo n. 36 del
2018, in vigore dal 9 maggio 2018 (3).
In primis, mette conto osservare la previsione di clau-
sole generali (artt. 7 e 11 del decreto) volte sostanzial-
mente ad elidere gli effetti della riforma (4), id est esclu-
dere le “nuove” ipotesi di procedibilità a querela, nel caso
di sussunzione (5), in aggiunta al reato c.d. base (6), di al-
meno una circostanza aggravante ad effetto speciale (7).
In secundis, occorre considerare le disposizioni in or-
dine alla procedibilità sopravvenuta (8), tese a consentire
una “nuova” querela (9), ma solo a determinate condizio-
ni, rectius tempistiche (art. 12 del decreto); in partico-
lare, se il procedimento penale è pendente alla data del
9 maggio 2018 (10), il termine di proposizione decorre
dalla (nuova) informazione della persona offesa (11), in
caso contrario, se già informata la persona offesa del fatto
costituente reato commesso alla data del 9 maggio 2018
(12), è da quest’ultimo momento che inizia a decorrere il
termine di presentazione (13).
A questo punto occorre chiarire come l’esercizio della
delega ad analisi sia stato “solo” parziale (14), “diretta-
mente” per la non attuazione in ordine ai reati lato sensu
di lesione (15), “indirettamente” per la mancata presa di
posizione in ordine al tema della recidiva “aggravata” (16).
I prof‌ili della natura della querela, degli interessi tute-
lati dalla norma penale sostanziale, e delle corrispondenti
f‌igure di vittima (17), sono argomenti ormai “anacronisti-
ci” per orientare la politica criminale, ciò in quanto siamo
di fronte ad una crisi profonda del sistema giustizia, sep-
pure utili per interpetrarla.
De iure condendo, sono necessarie terapie d’urto, scel-
te di campo, che leggano e potenzino, cum grano salis, le
scelte legislative, anche in chiave di sostenibilità organiz-
zativa dell’obbligatorietà dell’azione penale (18), al f‌ine di
non creare un nonsense.
La querela, comunque, non deve essere un rischio,
quanto una scelta libera, purché non abnorme (19), an-
che in ragione dell’obbligatorietà dell’azione penale per la
pubblica accusa.
La prova della condizione di procedibilità (20), a tutto
tondo, è (un) oggetto del processo ex art. 187 comma 2
c.p.p. (21), e come tale deve (sempre (22)) confrontarsi
con il paradigma bard (23).
Occorre una rivisitazione della teorica del favor que-
relae, nelle sue varie declinazioni (24), verso un’ottica
def‌lativa (25), e di sostenibile organizzazione delle forze,
che veda nel ragionevole dubbio, anche processuale, la co-
meta di riferimento di ogni valutazione.
La sostenibilità processuale (26), infatti, non può leg-
gersi in contrasto con l’obbligatorietà dell’azione penale
(27) proprio laddove “interpolata” dalla procedibilità a que-
rela (28), quest’ultima ormai da ritenersi strettamente “mo-
netizzabile” (29) e/o “sostituibile” (30), sfumando “sostan-
zialmente” la distinzione tra persona offesa e danneggiato
(31) a tale f‌ine, anche a rischio dello strepitus fori (32).
NOTE
(1) Per una disamina generale dell’istituto, Cfr. I. BORASI, La que-
rela come condizione di procedibilità, in questa Rivista, 2010; G. BATTA-
GLINI, La querela, Torino, 1958.
(2) “16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per
la modif‌ica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati
e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni setto-
ri del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)
prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puni-
ti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610
del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice
penale, salva in ogni caso la procedibilità d’uff‌icio qualora ricorra una
delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per
infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero
le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale; 3) nei reati
contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante
gravità; b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della
lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposi-
zioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per
presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha
avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se
è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la
persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il
termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;…”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT