DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36 - Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103

Coming into Force09 Maggio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/04/24/18G00061/ORIGINAL
Enactment Date10 Aprile 2018
Published date24 Aprile 2018
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Minaccia

  1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;

  2. dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

Art 2.

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

  1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art 3.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

  1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art 4.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

  1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT