DECRETO 23 gennaio 2008 - Emissione delle monete d''oro da Euro 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da Euro 20 della serie ´Europa delle Artiª dedicate ai Paesi Bassi;

Ritenuta l'opportunita' di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle monete d'oro da Euro 20 della serie ´Europa delle Artiª dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Vedere tabella a pag. 19

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono cosi' determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione ´2008ª, a destra ´riª, in basso al centro il nome dell'autore ´e.l. frapicciniª;

sul rovescio: al centro raffigurazione del particolare dell'opera ´la merlettaiaª di Jan Vermeer; intorno la scritta ´europa delle artiª; in basso il nome dell'artista ´j. vermeerª; a destra il valore ´20 euroª e ´rª;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalita' di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato...

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