LEGGE 20 aprile 1978, n. 154 - Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Coming into Force21 Maggio 1978
Published date06 Maggio 1978
Enactment Date20 Aprile 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/06/078U0154/CONSOLIDATED/20001229
Official Gazette PublicationGU n.124 del 06-05-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:

conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;

conio di monete estere;

conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

fabbricazione di contrassegni di Stato;

fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

promozione dell'attivita' della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca;

esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;

partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

perizia delle monete ritenute false;

conio di monete commemorative o celebrative;

fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art 2.

In relazione ai compiti citati nel precedente articolo 1, oltre agli organi indicati dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' istituito il comitato consultivo per la Zecca.

Il comitato e' composto dal presidente e dal direttore generale dell'Istituto, dal direttore della sezione Zecca, da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati dal Ministro del tesoro e da tre rappresentanti del personale della sezione Zecca, eletti tra i dipendenti in servizio presso la sezione.

Il presidente puo' delegare un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto a sostituirlo nel comitato di cui al precedente comma.

I componenti del comitato durano in carica per quattro anni, salvo quanto disposto per il direttore della sezione Zecca dal successivo articolo 4.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N.116

Art 3.

Il comitato consultivo per la Zecca esprime parere preventivo al consiglio di amministrazione dell'Istituto sulle proposte di deliberazioni e sul programma annuale per la parte riguardante i compiti indicati all'articolo 1.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N.116

Art 4.

Il direttore della sezione Zecca e' nominato con decreto del Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato consultivo per la Zecca, tra persone esperte nel settore industriale.

Il direttore della sezione Zecca:

  1. fa parte del comitato consultivo per la Zecca;

  2. partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove si trattino materie relative ai compiti di cui all'articolo 1;

  3. sovrintende, riferendone al direttore generale dell'Istituto, ai servizi ed uffici costituiti per lo svolgimento dei compiti suddetti;

  4. esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo, dal direttore generale.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N.116

Art 5.

All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

"b) due funzionari della Direzione generale del tesoro";

"i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non puo' scegliere piu' di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'istituto da nominare consiglieri e' effettuata...

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