Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Principi generali

  1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:

    a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita'

    verso l'ambiente e verso i consumatori;

    b) assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni

    sicure, di qualita' ed ecosostenibili;

    c) promuovono opportunita' occupazionali attraverso

    l'incentivazione della multifunzionalita';

    d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le

    regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;

    e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti

    associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non

    governative;

    f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle

    regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella

    definizione degli indicatori di sostenibilita'.

  2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle

    politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli

    orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'

    europee (GUCE).

    Nota al titolo:

    - La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in

    materia di apertura e regolazione dei mercati". Il testo

    dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

    stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

    legge ed i regolamenti.

    - Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della

    legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:

    "Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori

    dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e

    dell'acquacoltura). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,

    senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del

    bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di

    entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della

    legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su

    proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,

    sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

    Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme

    per l'orientamento e la modernizzazione nei settori

    dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,

    dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in

    funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,

    a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei

    Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza

    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

    province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi

    alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica

    affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere

    delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

    decorso tale termine, i decreti spno emanati anche in

    mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per

    il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti

    la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente

    ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono

    diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione

    europea, a creare le condizioni per:

    a) promuovere, anche attraverso il metodo della

    concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e

    sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e

    dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive

    del territorio, individuando i presupposti per

    l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici

    di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse

    naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e

    del paesaggio agrario e forestale;

    b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle

    risorse marine, privilegiando le iniziative

    dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della

    multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e

    di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla

    tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di

    creare fonti alternative di reddito;

    c) ammodernare le strutture produttive agricole,

    della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e

    di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,

    di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

    nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di

    sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed

    agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed

    assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei

    consumatori e dell'ambiente;

    d) garantire la tutela della salute dei consumatori

    nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la

    riconversione della produzione intensiva zootecnica in

    produzione estensiva biologica e di qualita', favorire il

    miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle

    condizioni di igiene e di benessere degli animali negli

    allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso

    umano e dei mangimi per gli animali, in particolare

    sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di

    tracciabilita' delle filiere agroalimentari;

    e) garantire un costante miglioramento della

    qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il

    rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata

    informazione al consumatore e tutelare le tradizioni

    alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con

    particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche

    e di qualita';

    f) favorire l'insediamento e la permanenza dei

    giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le

    disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

    g) assicurare, in coerenza con le politiche generali

    del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale

    nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e

    forestale, per favorire l'emersione dell'economia

    irregolare e sommersa;

    h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente

    rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola

    agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo

    e di turismo rurale;

    i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema

    forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati

    dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle

    foreste in Europa".

    "Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.

    Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo

    si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e

    nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

    successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e

    criteri direttivi:

    a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,

    della pesca e forestali e riordino delle qualifiche

    soggettive;

    b) definizione delle attivita' di coltivazione, di

    allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca

    che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,

    gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con

    equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,

    dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

    c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'

    non svolte nell'azienda, anche in forma associata o

    cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,

    trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di

    prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali

    nonche' alla fornitura di beni e servizi;

    d) previsione del registro delle imprese di cui agli

    articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento

    di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui

    alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli

    imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle

    societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti

    nelle sezioni speciali del registro medesimo;

    e) promozione e mantenimento di strutture produttive

    efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'

    aziendale e della destinazione agricola dei terreni e

    l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni

    per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e

    l'ottimizzazione del...

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