DECRETO 28 settembre 2006 - Caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento al comma 11, primo periodo: il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile; ed alla lettera a) del citato comma 11: la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse, riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha provvisoriamente affidato, nell'ambito della sperimentazione stessa, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e' necessario determinare le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere per la sperimentazione delle lotterie telematiche con partecipazione a distanza;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere esclusivamente per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza, di cui al decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

    2. anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita, la cui trasmissione al gestore centralizzato, in forma criptata, e' condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;

    3. codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

    4. codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

    5. codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del gestore centralizzato, che identifica univocamente la giocata;

    6. conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;

    7. contratto di conto di gioco: il contratto, di cui al decreto direttoriale 21 marzo 2006, tra il giocatore ed un titolare di sistema, coincidente con il rivenditore o del quale il rivenditore si avvale, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione alle lotterie telematiche;

    8. credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;

    9. gestore centralizzato: il Consorzio lotterie nazionali cui e' provvisoriamente affidata la realizzazione e la gestione delle lotterie telematiche, per la durata del periodo di sperimentazione, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS Direzione per i giochi del 13 aprile 2006;

    10. giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del gestore centralizzato e contraddistinta da un codice univoco;

    11. giocatore: il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;

    12. interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema del gestore centralizzato al sistema del giocatore;

    13. lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, di cui all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui raccolta avviene attraverso i canali telematici e/o telefonici, come previsto dall'art. 11-quinquesdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

    14. prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;

    15. richiesta/e di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;

    16. rivenditore: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che, disponendo di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti da AAMS, e' abilitato alla raccolta delle lotterie telematiche;

    17. sistema del gestore centralizzato: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprieta' del gestore centralizzato, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del...

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