DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1948, n. 1677 - Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"

Coming into Force26 Aprile 1949
Published date26 Aprile 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/04/26/048U1677/CONSOLIDATED/20121229
Enactment Date20 Novembre 1948
Official Gazette PublicationGU n.95 del 26-04-1949
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia", vistato dal Ministro proponente.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 novembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte del conti, addi' 4 aprile 1949

Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 71. - CARLOMAGNO

Regolamento generale delle lotterie nazionali

Regolamento generale delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE
Art 1

L'organizzazione e l'esecuzione delle lotterie nazionali "Solidarieta' Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia", e' demandata al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Le lotterie nazionali predette possono essere collegate all'esito di gare sportive di volta In volta dal Ministro per le finanze, con proprio decreto.

Art 1

((All' esecuzione delle lotterie nazionali "Solidarieta'

nazionale", "Lotteria, di Merano" e "Italia", provvede il Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, puo' avvalersi anche di concessionari.

Le predette lotterie nazionali sono collegate, rispettivamente, con

la corsa automobilistica internazionale di Monza, con quella ippica internazionale di Merano e con la corsa ippica internazionale di Agnano, che si eseguono ogni anno in dette localita' alle date stabilite nel calendario delle manifestazioni sportive internazionali.))

Art 1

((All'esecuzione delle quattro lotterie nazionali:

"Lotterie di Merano", "Lotteria di Agnano", "Lotteria di Monza" e la quarta, che assume il nome di "Lotteria Italia", provvede il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, puo' avvalersi anche di concessionari.))

Art 1. - 1. All' organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali

provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato bgenerale per i giochi, puo' avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonche' per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalita' e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8,commi 2 e 3.))

Art 2

Alla direzione delle lotterie nazionali e' preposto un Comitato generale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e composto dal seguenti membri:

l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, o chi ne fa le veci;

un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

il capo della Divisione lotterie dell'ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'interesse degli enti beneficiari delle lotterie nazionali;

il direttore generale per gli Affari generali e per il personale del Ministero delle finanze, o chi ne fa le veci;

un esperto in materia di lotterie, nominato dal Ministro per le finanze.

L'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o il funzionario che ne fa le veci, ha le funzioni di vice-presidente del Comitato.

Le mansioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non Inferiore al 9°.

I membri del Comitato generale ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive amministrazioni.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente e delibera a maggioranza di voti.

Art 2

1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze. ]]>

Art 3

In seno al Comitato generale e' costituito un Comitato esecutivo al quale e' affidata la risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, o chi ne fa le veci;

2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

3) il capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato generale, sui provvedimenti adottati.

Il segretario del Comitato generale esercita le funzioni di segretario presso il Comitato esecutivo.

Art 3

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 DICEMBRE 1988, N. 562 ]]>

Art 4

I biglietti delle lotterie nazionali - Solidarieta' Nazionale "Lotteria di Merano" e "Italia" sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie, indicata con una lettera, dell'alfabeto a cominciare da A e con un numero progressive, a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive sono contrassegnate da due o piu' lettere, a cominciare sempre da A.

Ogni serie e' costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art 4

I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o piu' lettere dell'alfabeto e on un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto nell'art. 26. ]]>

Art 4

col decreto previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722. ]]>

Art 4

Inoltre l'Amministrazione puo' emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale. ]]>

Art 5

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

Sulla matrice sono stampati la serie ed il numero del biglietto ed e' lasciato sul recto uno spazio in bianco per l'indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del venditore.

Sulla figlia sono stampati la serie, il numero, il prezzo del biglietto e sono richiamate le disposizioni previste negli articoli 18, 20 e 21, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, alle modalita' del pagamento ed alla decadenza dal diritto di esigere la vincita.

Un bollo a secco dell'Amministrazione e' apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti di dieci ciascuno.

Art 5

Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto puo' essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta meta' biglietto, costa la meta', puo' essere venduta separatamente e da' diritto alla meta' del premio spettante al biglietto intero. Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalita' per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria e' apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due meta' della figlia e della matrice. ]]>

Art 6

I biglietti venduti sono soggetti alla tassa di bollo, il cui importo e' versato all'apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato.

Art 7

Il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, rimette alle intendenze di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, agli incaricati della vendita.

Le Intendenze tengono una speciale contabilita' dei biglietti ricevuti, di quelli consegnati agli Incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

Per la provincia di Roma la vendita puo' essere assunta ed organizzata, In tutto o in parte, direttamente dall'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art 7

1. Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti per la consegna ai magazzini di...

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