Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI ORVIETO Ufficio del Gip Ord. di rinvio 31 marzo 1999. Est. Martinelli - Imp. Mastrogregori.

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Fatto punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa - Applicazione della sola disposizione speciale - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, nella parte in cui non prevede l'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa. (D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472) (1).

    (1) Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 settembre 1998, n. 9091, in CED, Archivio civile, RV 518865.

(Omissis). - Premesso che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio Mastrogregori Giuseppina, in atti generali note doveva rispondere del reato p.e.p. dall'art. 1 della legge n. 516/1982, che la pubblica accusa chiedeva il rinvio a giudizio, laddove la difesa chiedeva il non luogo a procedere con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» atteso il principio di specialità nella riforma delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria) e il caso concreto, art. 1, sesto comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, e, in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in quanto, i decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, emessi in attuazione della delega e, in particolare il n. 472, risulterebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede «l'applicazione della sola disposizione speciale in uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa»;

Tanto premesso;

Osserva: È principio cardine del nostro ordinamento che quando una nuova norma non prevede più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale, si applica il principio della retroattività della legge nuova, più favorevole al reo, ma che tale principio non si applica nel caso di legge temporanea, eccezionale (quarto comma dell'art. 2) e finanziaria (art. 20 legge 7 gennaio 1929) e che in tali casi si applicano solo e sempre...

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