Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine211-214

Page 211

@TRIBUNALE DI PERUGIA Sez. dist. di Foligno Ord. di rinvio 4 ottobre 1999. Pres. ed est. Cristiani - Imp. Ottavi.

Edilizia e urbanistica - Contravvenzioni - Concessione in sanatoria - Estinzione dei reati urbanistici - Ammissibilità - Estinzione dei reati ambientali conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici anche di minima entità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui tale disposizione non prevede che il rilascio dell'accertamento di conformità di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, non possa operare quale causa estintiva oltre che del reato urbanistico (ascritto in base alla fattispecie prevista dall'art. 20, lettera c della legge citata) anche di quello ambientale (fattispecie disciplinata dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 con rinvio all'art. 20, lett. c, per il trattamento sanzionatorio) limitatamente all'ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo (pari a gg. 60) disciplinato dall'art. 13 citato, l'imputato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost., 18 luglio 1997, n. 247; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 67; Corte cost., 31 marzo 1988, n. 370 e Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, si trovano pubblicate in Rep. La Tribuna 1998, 180; ivi 1993, 177; ivi 1989, 503 e ivi 1987, 267.


(Omissis). - Nel corso del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Perugia nei confronti di Ottavi Luciano, rinviato a giudizio quale imputato dei reati p. dagli artt. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, per avere il predetto eseguito su immobile sito nel centro storico di Bevagna (PG), sottoposto al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, interventi edilizi con variazioni essenziali rispetto alla concessione edilizia e all'autorizzazione paesaggistica già ottenute, il difensore produceva concessione in sanatoria n. 104 del 14 ottobre 1998 rilasciata all'Ottavi dal Comune di Bevagna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 e autorizzazione in sanatoria n. 31 in data 21 maggio 1998, emessa ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1497/1939 con determinazione della relativa indennità risarcitoria, autorizzazione quest'ultima deliberata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sull'immobile oggetto del duplice illecito edilizio e ambientale.

Successivamente alla produzione di detti documenti il giudicante, a ciò sollecitato dalla difesa, nella prospettiva della inapplicabilità a favore dell'imputato della causa estintiva della contravvenzione urbanistica e del reato ambientale conseguente all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizione non invocabile nel caso di specie stante l'avvenuta esecuzione degli interventi addebitati all'Ottavi in epoca prossima al giugno 1997 (dunque ben oltre il termine del 31 dicembre 1993 previsto per l'operatività del comma 8 dell'art. 39 legge n. 724/1994), si determinava a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge n. 47/1985 nella parte in cui tale disposizione non prevede che, alle condizioni di seguito specificate, il rilascio dell'accertamento di conformità di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, non possa operare quale causa estintiva oltre che del reato urbanistico (ascritto in base alla fattispecie prevista dall'art. 20, lettera c della legge citata) anche di quello ambientale (fattispecie disciplinata dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 con rinvio all'art. 20, lett. c, per il trattamento sanzionatorio) limitatamente all'ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo (pari a gg. 60) disciplinato dall'art. 13 citato, l'imputato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/1939, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Con riguardo alla vicenda che interessa il giudizio, la lettura delle produzioni documentali fa emergere, a parere del remittente, i seguenti elementi di fatto: che Ottavi Luciano aveva ottenuto la concessione edilizia n. 33/1997, corredata dall'autorizzazione ex art. 7, legge n. 1494/1939, per eseguire interventi di ristrutturazione di un determinato fabbricato di civile abitazione, sito in località sottoposta al vincolo della legge n. 1497/1939 in base a delibere di giunta regionale n. 5472/1986 e n. 3978/1988, in conformità del progetto presentato a corredo della domanda di concessione; che lo stesso aveva operato in difformità al progetto approvato sotto due profili, avendo sopraelevato «di cm. 30 il fronte murario rispetto alla quota di progetto dell'imposta del tratto di copertura prospiciente Piazza dell'Asilo» e avendo «realizzato cornici in mattoni alle finestre sul lato Piazza dell'Asilo»; che il Comune di Bevagna, acquisito il parere favorevole espresso in data 14 maggio 1998 dalla commissione edilizia integrata operante in quel municipio (nell'ambito della Regione dell'Umbria le competenze regionali in materia di tutela del vincolo, già delegate a detti enti dall'art. 82, nono comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1, D.L. n. 312/1985 e legge n. 431/1985 di conversione, sono state subdelegate ai comuni in base alla legge regionale n. 6/1991) ha rilasciato l'autorizzazione in sanatoria n. 31 del 21 maggio 1998, ai sensi...

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