Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine885-886

Page 885

@TRIBUNALE DI FIRENZE Sez. dist. di Empoli Ord. di rinvio 26 febbraio 2000. Est. Gallini - Imp. Pucci.

Pena - Violazioni depenalizzate dal D.L.vo n. 507/1999 - Multe e ammende - Disposte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati poi depenalizzati - Riscossione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati depenalizzati dal D.L.vo n. 507/1999. (D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100; D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101) (1).

    (1) Per riferimenti di carattere generale sulla nuova normativa di depenalizzazione, cfr. V. DE GIOIA, L. GARGIULO e N. GRAZIANO, La depenalizzazione dei reati minori nel D.L.vo n. 507 del 30 dicembre 1999, ed. Cedam, Padova 2000.


(Omissis). Pucci Varo lamenta il mancato rispetto da parte dell'ente incaricato della riscossione della rateizzazione disposta nella sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccata di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 15 aprile 1998 emessa nei confronti di Pucci Varo ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale.

Nelle more processuali è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 che gli articoli 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie criminosa ascritta a Pucci Varo. La sentenza di condanna deve pertanto essere revocata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Pucci Varo in quanto l'art. 101 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 comma 1 dispone che in caso di procedimenti penali definiti con provvedimento (sentenza o decreto) irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna ma al comma due prevede che le multe e le ammende inflitte vengano comunque riscosse, unitamente alle spese processuali con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Preliminarmente appare necessario esaminare le disposizioni di cui agli articoli 100 e 101 decreto legislativo 30 dicembre 199 n. 507 alla luce della normativa costituzionale ed in particolare in base al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost..

Come sopra evidenziato la norma in oggetto dispone che nel caso di condanna a pena pecuniaria (deve...

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