Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine17-21

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI MONTEPULCIANO Ord. di rinvio 19 dicembre 2006, n. 670. Est. Marchettoni - Malfetti (avv. Borromei) c. Goti (avv. Renzetti) ed altri.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Terzo trasportato - Azione proposta dal soggetto terzo trasportato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo su cui era trasportato al momento del sinistro, nonché nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo medesimo - Azione diretta del danneggiato terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro - Omessa previsione dell'accertamento di responsabilità del conducente nella produzione del sinistro, quale condizione per l'azionabilità della pretesa risarcitoria nei confronti della predetta compagnia di assicurazione - Eccesso di delega - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa della compagnia di assicurazione del conducente - Questione non infondata di legittimità costituzionale.

Non è infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente. (Nuovo c.s., art. 141) (1)

    (1) L'ordinanza in epigrafe insieme a quella del Giudice di pace civile di Pavullo 20 febbraio 2007, n. 3, pubblicata in questa Rivista 2007, 627 e ne Il Merito n. 5, 2007, 22, con nota di L. SCAVONETTO, Il nuovo sistema di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, rappresentano le prime denunzie di incostituzionalità che hanno colpito il Codice delle assicurazioni. In dottrina, sui profili di incostituzionalità del predetto Codice v. D. INCOGNITO, Linee guida di critica costituzionale al nuovo Codice delle assicurazioni, in questo stesso fascicolo 2008, 1.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Premesso che il giorno 17 febbraio 2006 alle ore 23,30 circa, in Foiano della Chiana, località Menziono, la ricorrente rimaneva coinvolta, quale trasportata sul veicolo targato AR 421511, di proprietà di Goti Tiziano e condotto da Goti Samuele, in un incidente stradale, a seguito del ricevuto tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura; che la deducente riportava nel sinistro lesioni personali, tali da determinare l'immediato trasporto presso il presidio ospedaliero di Nottola di Montepulciano, attualmente guarite, dopo un periodo di inabilità temporanea, con residuo di postumi invalidanti; che formalmente invitava la compagnia assicuratrice garante per la responsabilità civile del vettore al risarcimento dei danni subiti: tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento sulle seguenti conclusioni: «piaccia al Giudice di pace di Montepulciano, per i motivi di cui in premessa, condannare Goti Samuele, in solido con il proprietario del (di lui condotto) veicolo Goti Tiziano e la Fondiaria - SAI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni riportati dalla ricorrente.

Danni attinenti e consequenziali alle subite lesioni personali, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, per inabilità temporanea ed invalidità permanente, oltre al rimborso delle sostenute spese mediche e di cura».

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti con decreto datato 25 settembre 2005 ai sensi dell'art. 415 c.p.c.;

Costituitosi in giudizio il convenuto Goti Samuele, residente in Torrita di Siena, via Adige n. 21, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Renzetti e Walter Renzetti anche disgiuntamente, elettivamente domiciliato in Chianciano Terme (SI), via dei Colli n. 22 presso e nello studio dell'avv. Stefano Sabbatini, giusta procura a margine della propria memoria difensiva di costituzione contro Malfatti Gioia, Goti Tiziano e Fondiaria SAI S.p.a., con la quale deduce, eccepisce, osserva e richiede quanto segue.

Il ricorso introduttivo è stato interposto onde ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla ricorrente in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data 17 febbraio 2006 ove rivestiva la condizione di trasportata sull'autovettura targata AR 421511, condotta dall'odierno costituente e di proprietà di Goti Tiziano, assicurata per la RCA con la Fondiaria - SAI S.p.a.; nel ricorso vi si legge, incidentalmente, che l'auto condotta dal Goti veniva tamponata da altra auto.

La domanda è stata incardinata quindi, in punto processuale, secondo le previsioni dettate dalla nuova legge n. 102/2006 recante l'estensione del rito del lavoro ai sinistri stradali con lesioni e, in punto sostanziale, sulla scorta dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 163 anche più brevemente «Codice delle assicurazioni private» che prevede, in capo alla compagnia assicurativa del vettore, l'obbligo di risarcire il terzo trasportato.

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Rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 Cost., e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 141 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente e conseguentemente sospendere il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma - art. 141 del D.L.vo n. 209/2005 - acquista rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalità, riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione del convenuto Goti Samuele e cioè: incostituzionalità dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, supplemento ordinario).

La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull'auto condotta dall'odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, essendo pacifica l'assoluta non responsabilità del vettore (Goti Samuele) sul quale viaggiava, ha agito in via...

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