LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 - Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Coming into Force01 Aprile 2006
Published date17 Marzo 2006
Enactment Date21 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/17/006G0123/CONSOLIDATED/20090619
Official Gazette PublicationGU n.64 del 17-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

Art 2.

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni". 2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".

Art 3.

Disposizioni processuali

  1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

Art 4.

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589...

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