ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3721).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina», cosi' come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669;

Ravvisata l'opportunita' di provvedere alla nomina del sindaco del comune di Messina quale Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzate al superamento della situazione emergenziale ed al definitivo rientro nell'ordinario;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662 del 19 marzo 2008, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008, recante ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia con riferimento al Teatro S. Carlo di Napoli, nonche' la nota in data 11 novembre 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 25 settembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

Vista la nota della regione Piemonte del 4 dicembre 2008;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 10 dicembre 2008 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonche' la nota del 16 dicembre 2008 del presidente della regione Lazio;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, nonche' la nota del 18 novembre 2008 del Presidente della regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede, per tutta la durata dello stato di emergenza rifiuti nella regione Campania ed in via sperimentale che, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati al servizio di raccolta a domicilio, e' esonerato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;

Ravvisata la necessita' di definire specificamente le modalita' attuative del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti ed i relativi oneri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, recante la proroga, fino al 30 marzo 2009, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 31 luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con cui i Prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono stati nominati Commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di...

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