N. 250 ORDINANZA 20 - 27 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 275 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di D. M. P. con ordinanza del 20 luglio 2010, iscritta al n.

50 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza depositata il 20 luglio 2010, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, primo comma, 30, primo e secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede 'il divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente invalida, che versa in condizioni di salute particolarmente gravi e che, per tale ragione, necessita di continue cure ed assistenza o il padre, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a fornire alla prole le cure e l'assistenza di cui ha ininterrottamente bisogno';

che il rimettente riferisce di dover decidere in ordine ad una istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, avanzata dalla difesa nell'interesse di D. M. P., imputato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il predetto imputato, nel mese di luglio 2008, e' stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per i reati sopra indicati e, nel novembre 2009, a seguito di giudizio abbreviato, e' stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti ed e' stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni otto di reclusione;

che, in data 14 dicembre 2009, il difensore ha formulato richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, deducendo e documentando, mediante la produzione di copiosa certificazione medica rilasciata da strutture mediche ospedaliere pubbliche, che la figlia del proprio assistito, di anni sette, e' affetta sin dalla nascita da una gravissima malattia genetica e da connesse patologie invalidanti che, incidendo in modo rilevante su importanti funzioni vitali, la rendono bisognosa di continue cure ed assistenza, da praticarsi anche nell'ambito di centri specialistici situati fuori Regione;

che tale assistenza, ad avviso del difensore, non puo' essere assicurata soltanto dalla madre, perche' ella non solo e' costretta ad allontanarsi da casa per parecchie ore al giorno, per svolgere l'attivita' lavorativa necessaria ai fini del sostentamento del nucleo familiare, ma anche perche', essendo madre di altro figlio minore, deve attendere alle proprie funzioni genitoriali anche nei confronti di quest'ultimo, al quale deve comunque assicurare il soddisfacimento delle normali esigenze di vita;

che, inoltre, come il giudice a quo rileva, la difesa ha posto in evidenza che detto minore e' costretto ad affrontare periodicamente situazioni di estremo disagio, dovendo lasciare la propria abitazione, anche per lunghi periodi, ogni qualvolta per la sorella si rendano necessari ricoveri presso strutture ospedaliere situate in citta' lontane da quella in cui il nucleo familiare abitualmente vive;

che il difensore, poi, osserva che tale situazione, non potendo essere gestita soltanto dalla moglie dell'imputato, di fatto priva la piccola C. della possibilita' di ricevere le cure di cui ha bisogno, in modo continuativo, cure che, peraltro, essendo particolarmente invasive e dolorose, richiedono la collaborazione di almeno uno dei genitori, i soli in grado di fornire quell'assistenza, non solo materiale, ma anche e soprattutto morale ed affettiva, che puo' lenire il dolore e la profonda sofferenza che la sottoposizione a tali terapie necessariamente comporta;

che, tanto premesso, il rimettente aggiunge che in data 9 dicembre 2009 ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare ponendo in evidenza che a carico dell'imputato, da poco condannato alla pena di otto anni, l'unico regime cautelare applicabile, alla luce dei reati di cui e' stato ritenuto responsabile, in considerazione delle ultime novelle legislative, e' quello della custodia in carcere, non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., per avere la figlia dell'imputato piu' di tre anni;

che, in data 4 maggio 2010, il difensore ha presentato una nuova istanza di concessione all'imputato della misura degli arresti domiciliari, deducendo a fondamento di essa che, pochi giorni prima, la bambina era stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico a causa dell'insorgenza di una grave e imprevedibile complicanza determinata dalle patologie da cui e' affetta;

che, anche in tale occasione, la difesa ha segnalato la particolare gravita' dello stato di salute della minore, l'imprevedibile decorso dello stesso, nonche' la radicale e assoluta impossibilita' per la moglie dell'imputato di conciliare adeguatamente la gestione di tale dolorosa situazione con la necessita' di svolgere una normale attivita' lavorativa e, al contempo, di provvedere alle ordinarie esigenze di vita di un altro minore in tenera eta';

che la difesa, inoltre, ha...

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