N. 219 ORDINANZA 4 - 21 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nel procedimento vertente tra il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte e T.B. ed altro, con ordinanza del 13 maggio 2010, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2010;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto:

che con ordinanza del 13 maggio 2010, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, per violazione, degli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione;

che il remittente premette che un appuntato scelto e un appuntato dell'Arma dei Carabinieri sono stati condannati, con sentenza del Tribunale di Torino del 12 giugno 2008, n. 1704, 'per essersi appropriati, in veste di pubblici ufficiali, nel corso di diversi accertamenti nei confronti di cittadini extracomunitari, di somme di denaro e droga appartenenti a soggetti controllati';

che la Procura della Corte dei conti, prosegue il giudice a quo, ha citato in giudizio i due soggetti sopra indicati affinche' gli stessi venissero condannati al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Arma dei Carabinieri, determinato equitativamente in euro 30.000,00;

che il giudice remittente sottolinea come entrambi i convenuti abbiano eccepito la nullita' degli atti processuali ed istruttori ai sensi del citato art. 17, comma 30-ter;

che, in particolare, tale articolo stabilisce che le Procure della Corte...

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