N. 178 ORDINANZA 7 - 8 giugno 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), modificativi dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra l'Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke A.G. e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 24 settembre 2010, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke A.G. e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Andrea Reggio d'Aci per l'Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke A.G. e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto:

che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 24 settembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, e stabilisce la decorrenza dell'aumento a far tempo dal 1° luglio 2004;

che lo stesso rimettente solleva, in riferimento ai parametri indicati, questioni di legittimita' costituzionale in via consequenziale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la prima volta il criterio dell'aumento progressivo, anziche' proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico;

che il giudice a quo e' investito dei ricorsi in grado di appello proposti dalla Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke A.G.

(in seguito AEEW) avverso le sentenze n. 927 e n. 928 del 2008 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia, e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, le sentenze appellate hanno respinto i ricorsi proposti dalla AEEW - societa' interamente partecipata dai Comuni di Bolzano e di Merano, che produce e distribuisce energia elettrica nel territorio dell'Alto Adige - aventi ad oggetto il pagamento dei canoni per gli anni 2004 e 2005;

che, nei ricorsi in appello, la stessa societa' ha sostenuto che l'importo del canone concessorio, fissato in 24 euro al chilowatt dall'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, in attuazione dell'art.

1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, e' ingiustificatamente piu' elevato di quello applicato nel restante territorio nazionale, pari a circa 11 euro al chilowatt, ed ha sollevato, tra l'altro, numerose eccezioni di illegittimita' costituzionale della normativa provinciale di determinazione del canone;

che in entrambi i procedimenti si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' o il rigetto del gravame;

che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previa riunione dei giudizi, argomenta diffusamente in ordine alle eccezioni prospettate dalla societa' appellante in punto di compatibilita' delle disposizioni provinciali con le norme comunitarie e con numerosi parametri costituzionali e statutari;

che all'esito della disamina, sulla premessa che il disposto dell'art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 deve trovare applicazione nel giudizio principale, il rimettente esclude il contrasto diretto tra la citata previsione e le norme comunitarie, ma reputa che ricorrano i presupposti per l'incidente di...

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