ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201700058 di TAR Lazio - Roma, 09-11-2016

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Published date03 Gennaio 2017
Court Rule Number201700058
Date09 Novembre 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 03/01/2017N. 03260/2016 REG.RIC.

N. 00058/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03260/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2016, proposto da:


Antonino Di Blasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Falcone C.F. FLCGPP44L01A887K, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Iorio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 287;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Anna Del Boccio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

a) della delibera del CSM del 22.12.15 prot. P23872/2015 che ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente dal 1.1.16 per limite di età, nonché

b) della nota Ministeriale non comunicata ed ivi presupposta e richiamata n. 12610/5/FM/pv del 20/11/2015;

c) del D.M. 30.12.2015 del Ministro della Giustizia, comunicato in corso di registrazione, giusta nota Ministeriale 31 dicembre 2015 prot. 14572/5/FM/pv, con cui si comunica la parziale revoca del D.M. 24.04.2012 di trattenimento in servizio, stante il collocamento a riposo a decorrere dall'1.01.2016, disposto con la precitata delibera del CSM del 22.12.2015;

d) della nota del Ministero della Giustizia in data 11 gennaio 2016 prot. 101/09/5, con la quale si prende atto dei pareri del Consiglio di Stato - Seconda Sezione, quali resi nella Adunanza del 2.12.2015 e depositato il 3.12.2015 e nella Adunanza del 22.12.2015 e depositato il 23.12.2015, e si dispone la sospensione della nota dell'Ufficio V Pensioni prot. n. 8830 del 21.08.2015;

e) della delibera del CSM 27 gennaio 2016, comunicata con nota 28 gennaio 2016 prot. P1442/2016, con la quale si "delibera non luogo a provvedere sull'istanza" del 7 gennaio 2016 con la quale l'odierno ricorrente chiedeva che il CSM adottasse i provvedimenti necessari al proprio mantenimento in servizio;

nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuto e tuttavia rilevante; e

per il risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:

1 - Che con il ricorso in epigrafe, il Dott. Antonino Di Blasi, Consigliere della Corte di Cassazione, impugna gli atti della procedura di collocamento a riposo, posti in essere dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, anche “CSM”) in applicazione del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/14, per chiederne l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione.

Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno subito per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti dell’Amministrazione.

- Che il ricorrente espone di essere stato nominato consigliere di cassazione all’età di 57 anni, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303, giusta delibera del CSM 28 ottobre 1999 e d.p.r. 27 gennaio 2000, e destinatario, in corso di rapporto, del provvedimento 2.11.2011 del CSM, di trattenimento in servizio, su istanza dell'interessato, fino al 75° anno di età, e cioè fino al 23.9.2017;

- Che con successivo provvedimento n. 8830 del 21.8.2015 il Ministero della Giustizia ha chiesto tuttavia di acquisire i documenti per il suo collocamento in pensione a partire dall’1.1.2016 e, pertanto, in data 23.9.2015, il dott. Di Blasi ha confermato al CSM la sua volontà di restare in servizio fino al raggiungimento del 75° anno o, comunque, per il minor tempo sufficiente a conseguire il diritto a pensione.

- Che, ciononostante, il Ministero della Giustizia ne ha disposto il collocamento a riposo in applicazione del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

- Che, con atto depositato in data 10.11.2015, il dott. Di Blasi ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di collocamento a riposo, nonché della delibera del CSM del 30.7.2015, nella parte in cui veniva disposta la pubblicazione straordinaria di venticinque posti di consigliere di Cassazione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza del 2.12.2015, esprimeva il parere che dovesse “essere accolta la domanda proposta dal ricorrente e per l’effetto sospesa l’efficacia dell’impugnato provvedimento di collocamento a riposo …”.

- Che, frattanto, in data 22.12.2015, il CSM emetteva il provvedimento di collocamento a riposo del dott. Di Blasi alla data del 31.12.2015, oggetto del presente giudizio.

2 - Che la presente controversia attiene, dunque, agli atti di collocamento a riposo del ricorrente, a far data dall’1.1.2016 - adottati in conseguenza dell’abrogazione dell’istituto del c.d. “trattenimento in servizio” e della disciplina transitoria introdotta dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e modificata dal decreto legge n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015 - che l’odierno esponente impugna con il ricorso in epigrafe unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi, lamentando di non aver maturato, per la suddetta data, il diritto al conseguimento della pensione.

3 – Che il contenzioso in esame concerne, in definitiva, la vicenda applicativa del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e segnatamente dell’art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), commi 1, 2, 3 e 5, il quale stabilisce,

al comma 1:

Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,...

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