LEGGE 6 agosto 2015, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Coming into Force21 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/08/20/15G00136/CONSOLIDATED/20180328
Enactment Date06 Agosto 2015
Published date20 Agosto 2015
Official Gazette PublicationGU n.192 del 20-08-2015 - Suppl. Ordinario n. 50
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a), le parole: «commi secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo"

.

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:

il primo comma e' sostituito dal seguente:

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni

;

al secondo comma, il primo periodo e' soppresso e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Con il medesimo decreto e' in ogni caso disposta la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»;

al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"

;

al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

Art. 4. (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). - 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis";

b) all'articolo 161:

1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";

2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";

c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";

d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";

e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";

f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"

.

All'articolo 5, comma 1:

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse

;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

il primo capoverso e' soppresso;

il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:

Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma

.

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), le parole: «di tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36"

.

All'articolo 7, comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

0a) all'articolo 39, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";

0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia"

;

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 169 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo"

.

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;

alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161».

All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies:

alla rubrica, le parole: «con intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»;

al secondo comma, il quarto periodo e' soppresso;

al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;

al quinto comma, la parola: «questa» e' sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;

al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67»;

al settimo comma, le parole: «puo' essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;

dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente:

La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma

.

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono...

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