LEGGE 5 agosto 1998, n. 303 - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

Coming into Force08 Settembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/08/24/098G0357/ORIGINAL
Published date24 Agosto 1998
Enactment Date05 Agosto 1998
Official Gazette PublicationGU n.196 del 24-08-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione

  1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

  2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

  3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

  4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

Avvertenza: Il testo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT