N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 22178-2007 proposto da: I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccio Alessandro, Valente Nicola, Preden Sergio, giusta delega in atti - ricorrente;

Contro Lorenzon Guido Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisistrato 11, presso lo studio dell'avvocato Romoli Gianni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Romano Francesco, giusta delega in atti - contro ricorrente;

Avverso la sentenza n. 15/2007 della Corte d'appello di Trento, depositata il 18 maggio 2007 R.G.N. 1/07;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2011 dal Consigliere Dott. Irene Tricomi;

Udito l'Avvocato Pulli Clementina per delega Riccio Alessandro;

Udito l'Avvocato Romoli Gianni;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto 1. Con ricorso depositato il 12 maggio 2006 Guido Luciano Lorenzon conveniva l'INPS davanti al Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il ricorrente, che aveva prestato lavoro dipendente in Svizzera, ottenendo il trasferimento all'INPS dei contributi ivi accreditati, era titolare di pensione VO n. 10045844, con decorrenza dall'aprile 1990. Tale pensione era stata calcolata, con il sistema retributivo, all'esito del trasferimento all'INPS dei suddetti contributi. La retribuzione di riferimento a tale fine era stata determinata con riguardo all'entita' delle aliquote contributive svizzere, piu' bassa di quella italiane.

Il Lorenzon chiedeva la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, tenendo conto di quanto effettivamente percepito, nel periodo lavorato in Svizzera, e non di quanto figurativamente ricostruito dall'INPS, sulla base della maggiore aliquota contributiva italiana.

  1. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

  2. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 153/2006 del 27 ottobre 2006, accoglieva la domanda, affermando che in caso di trasferimento in Italia dei contributi accreditati in Svizzera, nella determinazione del trattamento pensionistico in base al metodo cosiddetto retributivo occorreva fare riferimento alla retribuzione effettivamente percepita in Svizzera. Pertanto, condannava l'INPS a riliquidare il trattamento di pensione in questione, maggiorati i ratei, nel frattempo maturati, degli interessi legali fino al saldo e del maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dal 121° giorno successivo a quello di maturazione del diritto fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.

  3. L'INPS impugnava la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, che rigettava il ricorso con la sentenza n. 15 dell'8 marzo - 18 maggio 2007. In particolare, il giudice di appello, riteneva applicabile l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 (in quanto successivo al d.P.R. 488 del 1968, art. 5, che aveva sancito il passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo) e ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 283, ed attribuiva all'art.

    1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, carattere innovativo del quadro normativo, con la conseguenza che lo stesso non poteva applicarsi che dalla data della sua entrata in vigore.

  4. Ricorre l'INPS, nei confronti del Lorenzon, per la cassazione della suddetta sentenza. L'INPS prospetta quale primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Deduce, quindi, in subordine, una duplice violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte d'Appello non ha riconosciuto carattere interpretativo alla suddetta disposizione, non dando corso all'applicazione nella fattispecie in esame, attribuendo, invece, alla stessa carattere innovativo, ex nunc. L'INPS chiede, quindi se la disposizione di cui all'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 abbia efficacia retroattiva e si applichi ad una pensione che decorre da data anteriore al 1° gennaio 2007 che non sia stata liquidata sulla scorta di criteri piu' favorevoli rispetto a quelli contemplati dal legislatore nella citata disposizione.

  5. Resiste con controricorso Lorenzon Guido Luciano, chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., con la conseguente sospensione del giudizio.

  6. In prossimita' dell'udienza il Lorenzon ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale, dato atto che nelle more del giudizio e' intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.

    172 del 2008, che ha ritenuto la natura interpretativa del suddetto art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, rigettando la relativa questione di legittimita' costituzionale. Anche l'INPS ha depositato memoria, con la quale insisteva nelle conclusioni gia' rassegnate.

    Diritto 1. Il ricorrente nel giudizio a quo ha svolto attivita' di lavoro dipendente in Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui ha chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a quella italiana.

    Nella presente controversia questa Corte e' chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi sulla applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, in ragione del primo e principale motivo di impugnazione articolato dall'INPS.

  7. La citata norma prevede 'l'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge'.

    Il suddetto art. 5, secondo comma, a sua volta, stabilisce 'per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218 risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre,1968, sara' stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo'.

    Le modifiche sulle regole del computo della retribuzione pensionabile, introdotte da successive disposizioni di legge, non rilevano ai fini del presente esame.

  8. In ordine alla richiamata norma della legge finanziaria, la Corte d'Appello di Trento ha affermato che 'l'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, ha introdotto elementi di novita' quali l'esplicazione di un criterio di calcolo che e' diverso da quello espresso dalle leggi in vigore e richiamato espressamente dal suddetto art. 5 del d.P.R. del 1968, n. 488, come si evince dal raffronto testuale delle disposizione. La norma interpretativa ha, pertanto, contenuto innovativo e non puo' pertanto che applicarsi dalla data della sua entrata in vigore'.

    Su tale statuizione del giudice di secondo grado...

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