LEGGE 18 maggio 1973, n. 283 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969

Coming into Force29 Giugno 1973
Published date14 Giugno 1973
Enactment Date18 Maggio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/06/14/073U0283/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.152 del 14-06-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il protocollo finale che e' parte integrante dell'accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dello Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - COPPO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo

Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso "la Convenzione") hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Signor Enrico MARTINO, Ambasciatore d'Italia a Berna

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Cristoforo MOTTA, Delegato per gli Accordi Internazionali in materia di Sicurezza Sociale

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1
  1. - I cittadini italiani hanno la facolta', in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al piu' tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si e' verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi puo' chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita', con esclusione della rendita complementare per la moglie.

  2. - I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, cosi' come i loro superstiti, non possono piu' far valere alcun...

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