n. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE Il Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta, nella persona del Giudice dr.ssa Carla Menichetti, all'udienza del 22.5.2013, nel procedimento a carico di Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che: - con decreto di citazione diretta a giudizio il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Latina ha convocato in giudizio Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio dinanzi la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina per rispondere dei reati di cui agli artt. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e 650 c.p, ed altro;

- alla prima udienza del 2.7.2012, verificata la regolarita' delle notifiche per tutti gli imputati, veniva dichiarata aperta l'istruttoria dibattimentale e il processo veniva rinviato all'udienza del 12.12.2012;

- all'udienza del 12.12.2012 si procedeva ad escutere alcuni testimoni del Pubblico Ministero e veniva disposto il rinvio all'udienza del 17.4.2013 per proseguo istruttoria;

- all'udienza del 17.4.2013, sentiti ulteriori due testimoni del Pubblico Ministero, si disponeva il rinvio all'udienza del 22.5.2013 per proseguo istruttoria;

- all'esito dell'escussione dei testi presenti, il processo, stante l'assenza di altri testimoni regolarmente citati, veniva rinviato all'udienza dell'11.6.2014 per proseguo istruttoria e discussione. A questo punto, il difensore dell' imputato Capone Silverio, Avv. Luca Scipione (con 1'adesione anche di tutti gli altri difensori) atteso il rinvio del procedimento per il prosieguo istruttorio a data successiva al 13 settembre 2013, data oltre la quale, ex art. 9, comma 1, d.1vo 155/2012 «le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2», eccepiva l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, l. 148/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72 e 77, comma 2, della Costituzione;

eccepiva, altresi', l'incostituzionalita' degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) nelle parti relative alla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina disposta con l'elenco della Tabella A e all'inclusione dell'intero territorio della medesima sezione distaccata nel circondario del Tribunale di Cassino per effetto dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 155/2012, nonche' dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, 76 e 97, comma 1, della Costituzione;

eccepiva, infine, l'incostituzionalita' dell'art. 1, co. 2, legge 148/2011 e, con esso, del D.Igs. n. 155 del 7.9.2012 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;

Osserva Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. Giova premettere che gran parte delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate sono state vagliate da altri Tribunali, i quali, nel ritenerle rilevanti e non manifestamente infondate, hanno gia' trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Dunque, nel riportare sinteticamente quanto rilevato dalle difese degli imputati e gia' in parte ritenuto, sotto il profilo di legittimita' costituzionale, in analoghe questioni da altri Tribunali, si approfondira' ulteriormente la questione di costituzionalita' specificatamente mossa riguardo alla particolare situazione, generata dal D.lgs. 155/2012, di questa sezione distaccata di tribunale che, oltre ad essere stata soppressa, e' passata sotto la giurisdizione di altro tribunale, tra 1'altro ubicato in diversa provincia (Frosinone rispetto a Latina). 1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione n. 148 del 2011 - violazione articoli 70, 72 e 77, comma secondo, della Costituzione. Il primo comma dell'art. 1 della legge 148/2011 prevede: «il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge". Il secondo comma prevede: «Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza...». La Corte costituzionale gia' con sentenza n. 29 del 1995 ha affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. In particolare, cosi' come gia' in quella occasione ha affermato il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza concreta un vizio formale del procedimento normativo trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione. In linea di continuita' tale orientamento e' stato espresso da altre decisioni della Corte costituzionale;

da ultimo nelle Sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. In particolare, nella Sentenza n. 171 del 2007, e' stato affermato che la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza puo' essere oggetto di scrutinio (solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perche' l'attribuzione al Governo della funzione legislativa ha carattere derogatorio ed e' compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato;

la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il difetto dei casi straordinari di necessita' ed urgenza si traduce, dopo l'intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge. Tale orientamento e' stato affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto ed esteso, poi, successivamente, con la sentenza n. 355/2010, anche agli emendamenti aggiunti in sede di conversione del Parlamento. In particolare, con la citata Sentenza la Corte e' tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessita' e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento, purche' questi siano omogenei rispetto ai contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei - cioe' radicalmente estranei rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessita' e di urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato e', dunque, escluso, ma non viene, altresi', affermato che l'introduzione ex novo, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per se', ammissibile. La Corte, pertanto, non si e' preclusa la possibilita' di intervenire in futuro, valutando la costituzionalita' degli emendamenti eterogenei, e cio' ha fatto con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l'incostituzionalita' di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione, il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi: - e' dimostrata l'eterogeneita' delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge;

- e' rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneita' del decreto-legge;

- da tale requisito e' dedotta la necessaria omogeneita' della legge di conversione anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

- dal riconoscimento della necessaria omogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell' incostituzionalita' delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, infatti, implica la violazione delle norme procedimentali: solo ove sussistano i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 77 della Costituzione e' consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione. I casi esaminati dalla Corte costituzionale nelle sentenze alle quali si e' fatto cenno appaiono assimilabili a quello in esame. In particolare, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77, comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna l'adozione del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita: «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di' Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione») avrebbe dovuto dare conto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, in riferimento al tema della cd. "geografia giudiziaria";

tema , invece, originariamente del tutto estraneo e che e' stato introdotto solo successivamente all'approvazione parlamentare di un emendamento governativo proposto in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011. Parrebbe, dunque, violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di necessita' ed urgenza. La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 148/2011, volta a...

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