N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da:

S.C. (Ricorrente), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Berlingieri;

Contro P.A. senza difesa legale (Resistente), avente ad oggetto:

separazione giudiziale.

I n f a t t o Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2011, C.S. evocava in giudizio il proprio marito A.P. che, all'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, compariva in assenza di difensore legale. Concesso un rinvio per consentire alla parte di munirsi di difesa legale, all'udienza del 5 maggio 2011, A.P.

compariva di nuovo senza l'assistenza necessaria dell'avvocato.

Interpellato dal Presidente, il P. precisava di non volere un difensore e di rinuziarvi.

Il Presidente, ritenuto di non potere procedere ai sensi dell'art. 708 c.p.c., valutate le osservazioni della difesa della ricorrente, ritiene di dovere rimettere gli atti alla Consulta, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, comma I, c.p.c. e dell'art. 707, comma I, c.p.c. - come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e-ter), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, d.l. 30 giugno 2005, n.

115, convertito in legge, con modificazioni, con legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, legge 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006, n. 51, nella parte in cui prevede che 'i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore', per violazione degli artt. 3, 24, 29-31, e 111 Cost.

In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza osserva quanto segue.

  1. - In punto di rilevanza, la questione e' da considerarsi senz'altro rilevante ai fini della decisione costituendone il presupposto. Ed, infatti, laddove il resistente si considerasse, per difetto di assistenza, non comparso, il giudice dovrebbe procedere ai sensi dell'art. 707, comma III, con una singolarita' per il caso di specie: la parte non assistita ha espressamente dichiarato di non volere alcuna assistenza tecnica cosicche', anche rinviando l'udienza fissando nuovo giorno per la comparizione, questa si ripresenterebbe senza un legale di fiducia ed il presidente dovrebbe, in ogni caso, procedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 708, comma III, c.p.c. senza poter ascoltare il convenuto e senza, soprattutto, poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.

    Laddove, invece, la necessaria assistenza fosse rimossa dalla disposizione, allora, il presidente potrebbe, comunque, pur in assenza dell'assistenza, ascoltare colui che ne e' sfornito e reputarlo, ai fini del procedimento, comparso e presente anche in vista del tentativo di conciliazione.

    In sintesi, pertanto, la rilevanza discende direttamente dall'incidenza della necessaria assistenza tecnica nella fase presidenziale di separazione giudiziale (artt. 707, 708 c.p.c.) cosicche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

    L'odierna questione e', quindi, sollevata con riguardo all'udienza presidenziale ex art. 707 c.p.c. e, in particolare, relativamente all'obbligo per il coniuge di dovere partecipare...

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