n. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 89 del 2013, proposto da Emanuele Matarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ferrari e Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso Manuela Albanese Avv. in Reggio Calabria, via Don Minzoni, 4;

Contro Questura di Reggio Calabria - Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Per l'annullamento: del decreto di rigetto n. Cat. 14/E/3°/2012 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Reggio Calabria il 13 novembre 2012 e notificato al sig. Matarelli il 19 novembre 2012;

nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto fatto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. E' impugnato, con richiesta incidentale di sospensione cautelare della sua efficacia, il provvedimento del Questore di Reggio Calabria di diniego dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attivita' di raccolta di scommesse. Si e' costituita ('Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria nell'interesse del Questore, con memoria di pura forma, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile e/o rigettato nel merito. Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale d'ufficio ha fatto presente alle parti che sulla controversia il Tar adito sarebbe incompetente, appartenendo la controversia alla competenza funzionale del Tar Lazio, ai sensi dell'art. 135, lettera q-quater), c.p.a., lettera aggiunta dall'art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. Occorre preliminarmente verificare la questione di competenza. Stabilisce, infatti, l'art. 15 c.p.a. («Rilievo dell'incompetenza»), come novellato dal d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, che «in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli artt. 13 e 14, non decide sulla stessa». Parallelamente il comma 4 dell'art. 13, anch'esso novellato nel 2012, statuisce che «la competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelali». La presente controversia rientra, in effetti, nel novero degli affari ricompresi nella competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di cui all'art. 14 c.p.a., che vi include tutte «le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge» e fra queste appunto anche quelle aventi ad oggetto i provvedimenti «emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro». 3. Tuttavia il Tribunale dubita della legittimita' costituzionale di questa previsione (analogamente a quanto gia' fatto con quella di cui alla lettera p) per gli atti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata: ord. coll. n. 217 dell'11 aprile 2013) con riferimento agli artt. 3, 25, 125, 24 e 111 Cost. 3.1. Occorre premettere che le leggi processuali anteriori al codice, e segnatamente la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non contenevano una disciplina generale sulla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio. La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 3, ripartiva, infatti, la competenza per territorio fra i vari tribunali regionali, prevedendo, al comma 3, una competenza residuale del Tar con sede a Roma, per gli atti statali. Contenuto analogo presenta oggi l'art. 13 c.p.a., eccezion fatta per gli effetti scaturenti dalla proposizione della lite presso un giudice incompetente, atteso che innovativamente il Codice ha optato per il regime dell'inderogabilita' della competenza territoriale. L'introduzione di ipotesi di competenza (intesa come) funzionale a favore, pressoche' esclusivamente, del Tar Lazio, sede di Roma, prende avvio negli anni '90 ed avviene per la prima volta ad opera della legge 12 aprile 1990, n. 74, il cui art. 4, sostituendo l'art. 17, legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura (che nella sua originaria formulazione disponeva: Contro i predetti provvedimenti [quelli riguardanti i magistrati], e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita'), cosi' disponeva: Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato. Questa normativa, che per prima ha introdotto una significativa deroga al principio della territorialita', stabilendo una vera e propria ipotesi di competenza funzionale, non derogabile su accordo delle parti, e' stata ritenuta dalla Corte costituzionale - cui la questione era stata rimessa dal Tar Sicilia - non contraria al dettato costituzionale (sent. n. 189 del 22 aprile 1992). In particolare la Corte, nell'escludere il contrasto della norma con gli artt. 3, 24 e 125 Cost., valorizzo' la particolare posizione che il Consiglio superiore della Magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nell'organizzazione dei pubblici poteri ed il peculiare status rivestito dai...

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