N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 604/09 R.G. Lav. promossa da: C.E. L.E., in qualita' di rappresentanti ex lege della figlia minore,

L.G., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Pettinari, in virtu' di procura a margine del ricorso introduttivo e, con questi, elettivamente domiciliati in Ancona, C.so Mazzini n. 170, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Boldrini - ricorrenti;

Contro: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento Qualita', in persona del Ministro in carica, p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso la cui sede e' per legge domiciliato, in Ancona, P.zza Cavour, n. 71 - resistente;

E contro: Regione Marche, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giuste delega a margine della memoria di costituzione e Delibera della Giunta Regionale n.

1229 del 27/07/09 in atti, dall'Avv. Marco Maria Pesce, dell'Avvocatura della Regione Marche, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche, sita in Ancona, via Giannelli, n. 36 - altra resistente;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/06/2010, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato in fatto 1. Con ricorso al giudice dei lavoro del suintestato Tribunale, depositato in data 25 marzo 2009, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualita' di genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore, esponevano che quest'ultima, in data 20 gennaio 2006, veniva sottoposta a vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite (MPR; vaccino 'Morupar') presso l'ASL di Chiaravalle (AN), con contestuale somministrazione di Fenorbarbital onde evitare il ripetersi di crisi convulsive febbrili di cui la bambina aveva in precedenza sofferto.

A distanza di pochi giorni la piccola veniva ricoverata (dal 03/02/06 al 16/03/06) presso il Presidio Ospedaliero 'G. Salesi' di Ancona, dove le veniva diagnosticata 'necrolisi epidemica tossica (sindrome di Lyell) Trombosi venosa profonda (femorale e iliaca sin.)'.

Veniva, quindi, descritto il lungo calvario clinico della minore:

ricoveri presso il Presidio Ospedaliero 'G. Salesi' di Ancona, dal 24/03/06 al 27/05/06, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico a livello inguinale, e presso l'istituto per l'infanzia 'Burlo Garofalo' di Trieste dal 18/07/06 al 25/07/06, con esecuzione di svuotamento di ascesso ed applicazione di drenaggio sempre a livello inguinale; difficolta' di deambulazione a causa di edema alla gamba ed al piede sinistro; controlli clinico-strumentali periodici.

I ricorrenti, sul presupposto che la loro figlia avesse subito le descritte menomazioni a causa della vaccinazione che le era stata praticata su raccomandazione delle competenti autorita' sanitarie, esponevano di aver avanzato, in data 07/10/2006, nell'interesse della minore, domanda di corresponsione della indennita' ex lege 210/92 in sede amministrativa, sede in cui 1a prestazione era stata negata sul presupposto che la fattispecie dagli stessi dedotta (menomazioni irreversibili a seguito di vaccinazione MPR) non rientrasse tra quelle contemplate dalla citata legge, che limita la corresponsione del richiesto indennizzo in favore dei 'soggetti che riportano danni alla salute causate da vaccinazioni obbligatorie o somministrate per ordinanza di un'Autorita' Sanitaria italiana' (cosi', nota della competente Commissione Medico Ospedaliera di Chieti del 27/03/08, in atti).

Gli istanti rilevavano, peraltro, che, durante la fase istruttoria del procedimento avviato in sede amministrativa, la Commissione Medica Ospedaliera di Chieti avrebbe ritenuto unanimemente sussistente, nella specie, il nesso di causalita' tra l'episodio vaccinale e l'insorgenza della patologia, come appreso dal C.T.P., che assisteva i genitori della minore in tale fase; la stessa Commissione, pero', restituiva inevasa la pratica all'ASUR Marche ZT 7, per motivi afferenti al difetto dei requisiti di cui alla legge n. 210/92 'per poter definire l'iter medico-legale disciplinato dalla predetta legge' (cfr. doc. 13, alleg. ric. intr.).

I sigg.ri C. e L. esponevano di aver, quindi, proposto ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di rigetto rimasto inevaso, senza ottenere risposta alcuna.

Parte ricorrente rilevava, altresi', che, a pochi mesi di distanza dalla somministrazione per cui e' causa, precisamente in data 16/03/06, l'Agenzia Italiana del Farmaco - in stretta collaborazione e condivisione della decisione con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita' - ritirava il vaccino 'Morupar' dal commercio, in ragione della riconosciuta alta incidenza di effetti dannosi sulla salute umana, a seguito delle segnalazioni di reazioni allergiche manifestatesi a breve distanza dalla relativa somministrazione, e, in data 17/03/06, il Servizio Salute della Regione Marche comunicava ai competenti uffici delle ASUR di zona tale ritiro (cfr. doc. 6, alleg. ric. intr.).

Di qui, il ricorso a questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto di essi ricorrenti all'erogazione dell'indennita' richiesta nell'interesse della figlia minore, con conseguente condanna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e/o della Regione Marche alla relativa erogazione, ai sensi degli artt. 1 e ss. della 1. n. 210/92 e ss.mm., nel testo risultante all'indomani delle sentenze nn. 27/98 e 423/00 della Corte costituzionale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (i.e., 23/10/06) o dalla diversa data riconosciuta in corso di causa.

A sostegno della propria richiesta, i ricorrenti deducevano che la domanda di indennizzo avrebbe dovuto esser ritenuta ricevibile in ragione dell'assunta applicabilita', nella specie, del principio statuito dalla Corte costituzionale nelle succitate sentenze, ovvero quello della indennizzabilita' delle menomazioni irreversibili conseguenti a vaccinazione che, sebbene non formalmente obbligatoria, fosse stata comunque promossa dalla Pubblica Amministrazione; cio' anche alla stregua dell'interpretazione estensiva accolta dal Tribunale di Milano, con sentenza del 13/12/07, versata in atti, che ha riconosciuto l'indennizzabilita' dei danni subiti da un soggetto sottopostosi a vaccinazione con 'Morupar', in quanto vaccino raccomandato.

I ricorrenti rilevano che la vaccinazione de qua era stata, invero, non solo promossa, ma anche incentivata dal Ministero della Sanita', cosi' come documentalmente dimostrato attraverso la produzione delle Circolari nn. 5 del 7 aprile 1999 e 12 del 13 luglio dello stesso anno (cfr. docc. 2 e 3, alleg. ric. intr.).

  1. Instaurato il contraddittorio, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, costituitosi in giudizio, previa eccezione del difetto di legittimazione passiva di esso resistente rispetto alle richieste avanzate dai ricorrenti - per essere passivamente legittimata la Regione Marche - negava, in subordine e nel merito, la indennizzabilita', ai sensi della l. 210/92, dei danni permanenti all'integrita' psico-fisica riportati dalla minore e conseguenti alla vaccinazione con Morupar in quanto detta vaccinazione non sarebbe rientrata tra quelle obbligatorie previste dalla legge invocata ex adverso.

    Si costituiva, altresi', in giudizio la Regione Marche, che svolgeva difese eccependo, parimenti, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente - per essere legittimato passivamente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quanto alla richiesta di indennita' - e, in subordine, richiamando a proprio favore il medesimo argomento svolto dal Ministero resistente, ovvero la non applicabilita' della legge 210/92 in caso di danni conseguenti a vaccinazione non obbligatoria.

    Nel corso dell'istruttoria, veniva disposto accertamento medico-legale al fine di acclarare la sussistenza del nesso di causalita' tra la vaccinazione praticata e la menomazione subita dalla minore, quale descritta in ricorso e, in caso positivo, di determinare la classificazione di detta patologia ai sensi della Tab.

    A del D.P.R. n. 834/81.

    Il nominato C.T.U. perveniva alle seguenti conclusioni: sussistenza del nesso di causalita' tra vaccinazione con Morupar e la necrolisi epidermica tossica con trombosi venosa della femorale iliaca sx; ascrivibilita' dei postumi residuati in capo alla minore (esiti di intervento di drenaggio di ascesso in fossa iliaca-regione inguinale sx in quadro di infezione delle pelvi con linfadenite reattiva secondaria ad artrite settica con persistenza di ostruzione della vena femorale comune ed iliaca, estrinsecantesi con edema dell'arto inferiore sx rispetto al controlaterale dx con plus di cm 2 alla coscia alla sura che si estende al piede) alla VII della Tab. A del D.P.R. cit.

    Ritenuto in diritto 1. La domanda di parte ricorrente non appare, allo stato, accoglibile, anche alla stregua dei limiti del sindacato di questo giudice.

    Appare, difatti, evidente che i ricorrenti non abbiano diritto all'indennizzo in favore della figlia minore in base al testo dell'art. 1, co. 1, 1. 210/92, non ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di vaccinazione obbligatoria.

    Si ritiene, altresi', di non poter invocare direttamente, nella fattispecie sub iudice, le citate sentenze nn. 27/98 e 423/00 della Corte costituzionale, in quanto dette pronunce attengono a un tipo di vaccinazione diverso da quello qui in esame, ancorche' anch'esso, pur non formalmente obbligatorio, programmato ed incentivato dalla PA.

    E, invero, con la sentenza n. 27/98, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 1, 'nella parte in cui' non riconosceva la spettanza dell'indennizzo de quo a favore di quanti si fossero sottoposti alla vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 695/1959, che raccomandava la vaccinazione, ma non la rendeva obbligatoria. Ancora, con la sentenza n. 423 del 2000, il Giudice delle leggi e' pervenuto alla...

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