n. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2013 -

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 6994/2013 R.G., promossa ex artt. 442 e ss. c.p.c. da Cardinale Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Sciranna e Concetta Pia Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio n. 4, ricorrente;

Contro INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto in Palermo, via Laurana n. 59, resistente. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2013 Osserva Con ricorso depositato il 27 giugno 2013, il ricorrente indicato in epigrafe -previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, per contrasto con gli artt. 3, 36 comma 1, 38 comma 2, e 53 Cost., nonche' con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost. e con il combinato disposto degli artt. 2, 23, 53, Cost. - chiedeva dichiararsi l'illegittimita' del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS per il biennio 2012/2013 e, per l'effetto, condannare l'ente previdenziale convenuto a riliquidare in proprio favore il trattamento pensionistico perequato ex legge n. 448/1998, art. 34, comma 1 ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi nel biennio 2012/2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva l'istituto convenuto, chiedendo il rigetto dei ricorsi, dei quali deduceva variamente l'improponibilita' e infondatezza. Infondata l'eccezione preliminare sollevata dall'INPS circa l'improponibilita' del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa. Infatti ha ritenuto la Corte di cassazione con sentenza n. 7710/2005 che «in materia di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilita' - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge.». Non anche, come nella specie, in cui «il diritto ad una prestazione sia ricollegato ad un'interpretazione della legge di cui si contesta la costituzionalita'». Preliminarmente giova ricordare che nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalita', atteso che il combinato disposto dell'art. 36 e 38 Cost. impone il raggiungimento del fine (l'adeguamento delle pensioni all'incremento del costo della vita), senza imporre una particolare modalita' attuativa del principio indicato. Tuttavia, sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attivita' di servizio corrispondente, il legislatore e' tenuto ad individuare meccanismi che...

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